Cassazione Penale, Sentenza n. 20622/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva che, dopo la pronuncia di merito, la persona offesa (Guttadoro Massimo) aveva rimesso la querela relativa alla truffa (art. 640 c.p.) e che l'imputato aveva accettato tale remissione; perciò il reato si era estinto e la sentenza di condanna doveva essere annullata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la remissione di querela è stata dichiarata dalla persona offesa e regolarmente accettata dall'imputato nel rispetto delle forme previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p.; perciò, ai sensi degli artt. 152 e 155 c.p., il reato si è estinto. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la remissione intervenuta in corso di giudizio di cassazione determina la caducazione delle statuizioni civili collegate e ha disposto che le spese processuali siano poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Indica il reato (truffa) procedibile a querela quando non sono contestate aggravanti che ne rendano perseguibilità d'ufficio; motivo per cui la remissione di querela estingue il reato.
art. 339 c.p.p.
Regole formali sulla remissione della querela (forme richieste). La Corte ha ritenuto la remissione effettuata nel rispetto di tali prescrizioni.
art. 340 c.p.p.
Prevede le conseguenze della remissione di querela, compresa la disciplina delle spese processuali; la Corte ha disposto che le spese siano a carico del querelato in mancanza di diverso accordo.
art. 152 c.p.
Stabilisce l'estinzione del reato per fatti che comportano la cessazione della punibilità (applicata alla remissione di querela che estingue il reato procedibile a querela).
art. 155 c.p.
Norma collegata che disciplina gli effetti dell'estinzione del reato; la Corte l'ha richiamata per dichiarare l'estinzione definitiva.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis c.p.p.
Richiamate per motivare lo svolgimento del procedimento in forma di contraddittorio scritto e l'assenza di trattazione orale per mancanza di istanze nei termini.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 24246/2004 - Chiasserini)
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta durante il giudizio di cassazione e tempestivamente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 41441/2025 - Criscenti)
Conferma che la remissione di querela nel corso del giudizio di cassazione comporta la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela e la persona offesa rimette la querela, la remissione, regolarmente espressa e accettata dall'imputato, estingue il reato (artt. 152, 155 c.p.).
- La remissione deve essere effettuata e accettata rispettando le formalità previste dagli artt. 339 e 340 c.p.p.; solo in tal caso produce l'estinzione del reato.
- La remissione di querela intervenuta anche durante il giudizio di cassazione, se tempestiva e validamente accettata, deve essere rilevata dal giudice di legittimità e può determinare l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio.
- La remissione del reato determina la caducazione delle statuizioni civili direttamente connesse al reato estinto; la relativa questione va comunque valutata alla luce della giurisprudenza consolidata.
- In mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato in caso di remissione della querela (art. 340 c.p.p.).
- La remissione prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso di legittimità: il giudice di Cassazione deve verificare ed eventualmente dichiarare l'estinzione del reato anche se ciò interviene dopo la proposizione del ricorso, purché il ricorso sia tempestivo.
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