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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina di approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi ERP, con relativa graduatoria generale, sub-graduatoria per persone con disabilità e rigetto del ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata in posizione non utile nella sub-graduatoria riservata agli utenti con disabilità, ha impugnato la graduatoria, la determina di approvazione, il rigetto del ricorso amministrativo e, in parte qua, il bando. In via principale ha dedotto l'omessa attribuzione dei 4 punti previsti dal punto b.1.1 del bando per la situazione di grave disagio abitativo, sostenendo che l'assenza di ascensore e la conformazione del vano scala rendessero l'alloggio di fatto inaccessibile alla persona con disabilità motoria. In via subordinata ha contestato il punto a.6 del bando, che attribuiva 3 punti per la presenza di una persona con disabilità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi, lamentando l'assenza di una graduazione del punteggio in relazione alla maggiore gravità della disabilità. Ha prospettato una discriminazione indiretta e il contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con gli artt. 3, 38 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla richiesta dei 4 punti per grave disagio abitativo, ha ritenuto che la relazione tecnica prodotta attestasse soltanto l'inaccessibilità dell'alloggio per la presenza di barriere architettoniche, ma non integrasse la fattispecie prevista dal punto b.1.1 del bando. Tale disposizione richiedeva un immobile non destinato ad abitazione, oppure la non abitabilità accertata dagli organi competenti per motivi statico-strutturali o igienico-sanitari, ovvero un alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica. Inoltre, la non abitabilità avrebbe dovuto essere previamente accertata dalle competenti autorità pubbliche. Quanto alla censura subordinata, il TAR ha rilevato che i punti a.5 e a.6 del bando riproducevano l'art. 9 della l.r. Sardegna n. 13/1989. La disciplina regionale non attribuisce al Comune alcun potere di ulteriore graduazione dei punteggi: prevede 2 punti per una diminuzione della capacità lavorativa da un terzo fino a due terzi e 3 punti per una diminuzione superiore ai due terzi, senza configurare quest'ultimo valore come punteggio minimo. Il giudice ha escluso l'irragionevolezza o la natura discriminatoria della disciplina, poiché essa già differenzia il punteggio in base a due livelli di disabilità. La mera preferenza per una più articolata sotto-categorizzazione non dimostra l'illegittimità costituzionale della scelta legislativa. Spese integralmente compensate; confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti, ritenendone sussistenti i presupposti.

  • art. 9 l.r. Sardegna n. 13/1989

    a.5) ... diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: punti 2; a.6) ... diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 3.

    La disposizione stabilisce direttamente i punteggi da attribuire in relazione a due livelli di riduzione della capacità lavorativa e non conferisce al Comune il potere di graduarli ulteriormente in funzione della gravità della disabilità.

  • art. 3 Cost.

    Il giudice ha escluso che la previsione legislativa, che differenzia il punteggio tra riduzione della capacità lavorativa da un terzo a due terzi e riduzione superiore ai due terzi, sia irragionevole o discriminatoria.

  • art. 38 Cost.

    La censura fondata sulla tutela costituzionale delle persone con disabilità non è stata ritenuta idonea a dimostrare l'illegittimità della disciplina dei punteggi.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non ha condotto all'annullamento degli atti della procedura.

  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

    Il giudice ha escluso che la mancata ulteriore graduazione del punteggio, oltre alle distinzioni già previste dalla legge regionale, integri una discriminazione indiretta.

Massime di principio

  • Quando un bando per l'assegnazione di alloggi ERP subordina l'attribuzione di un punteggio per grave disagio abitativo alla non abitabilità dell'immobile per motivi statico-strutturali o igienico-sanitari, la mera presenza di barriere architettoniche o l'inaccessibilità dell'alloggio per una specifica condizione personale non integra automaticamente tale fattispecie.
  • Ai fini dell'attribuzione di un punteggio fondato sulla non abitabilità dell'alloggio, non è sufficiente una valutazione tecnica privata sull'inadeguatezza dell'immobile: il bando può legittimamente richiedere che la non abitabilità sia stata accertata dagli organi pubblici competenti.
  • Quando la legge regionale stabilisce direttamente i punteggi da attribuire in relazione a distinti livelli di disabilità, l'amministrazione che predispone il bando non può trasformare il punteggio previsto per il livello più grave in un valore minimo né introdurre un'ulteriore graduazione non prevista dalla legge.
  • Una disciplina dei punteggi per l'edilizia residenziale pubblica non è irragionevole o discriminatoria per il solo fatto di non distinguere ulteriormente tra diverse gravità della disabilità, quando già prevede differenti punteggi per categorie definite in base alla riduzione della capacità lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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