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Sentenza

Sentenza n. 2303/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano in data 1.06.2023, Prot. -OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 5.06.2023, con il quale è stato decretato che “le misure di accoglienza nei confronti di -OMISSIS- nato il 27/08/1974 e di -OMISSIS- nato il 18/11/2006 in Tunisia sono revocate”.

Giustizia amministrativa202301349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza del ricorrente e del figlio minore, adottato a seguito del reiterato rifiuto di trasferimento in altro centro di accoglienza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza deducendo la violazione delle garanzie partecipative, dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015 e della disciplina eurounitaria sulle condizioni materiali di accoglienza. La revoca era stata disposta perché il ricorrente aveva reiteratamente rifiutato il trasferimento, insieme al figlio, in un altro centro situato nella medesima città, ritenuto adeguato e necessario poiché l’alloggio occupato era destinato a quattro persone, mentre il nucleo era composto da due persone. Il ricorrente sosteneva che il trasferimento avrebbe inciso negativamente sulla frequenza scolastica del figlio e che la revoca fosse incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, in quanto idonea a privarlo delle condizioni materiali necessarie alla vita. Nel corso del giudizio, dopo la decisione della Corte di giustizia nella causa C-184/24, il ricorrente ha dichiarato di avere reperito un alloggio e che il figlio era ospite di una comunità educativa, chiedendo quindi l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una futura domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. È stato inoltre proposto reclamo contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente e il figlio non avevano più necessità delle misure di accoglienza. Il TAR ha tuttavia esaminato la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, ritenendola infondata. Quanto alle garanzie partecipative, il giudice ha rilevato che l’amministrazione aveva rappresentato sin dal 2022 la necessità del trasferimento, aveva reiteratamente comunicato l’avvio del procedimento di revoca e aveva consentito al ricorrente di interloquire, mantenendolo nella struttura fino all’adozione dell’atto. La censura era inoltre meramente formale e non indicava elementi sostanziali ulteriori che avrebbero potuto incidere sulla decisione. Nel merito, il provvedimento è stato ricondotto all’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, relativo all’abbandono del centro, interpretato nel caso concreto come conseguenza del rifiuto reiterato e ingiustificato di trasferirsi in altro centro idoneo. Il TAR ha applicato la sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, causa C-184/24, distinguendo tra la revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza come sanzione per il rifiuto del trasferimento, vietata dall’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, e il trasferimento in altro centro adeguato, finalizzato alla gestione efficace delle capacità ricettive. Poiché il nuovo centro avrebbe garantito condizioni materiali equivalenti, nella stessa città, e il rifiuto era fondato soltanto sulla maggiore vicinanza del centro originario alla scuola del figlio, la revoca è stata ritenuta coerente con la normativa nazionale ed eurounitaria. Secondo il TAR, la situazione avrebbe potuto giustificare persino l’uso di poteri coercitivi per eseguire il trasferimento. È stato respinto anche il reclamo contro il diniego di patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente infondate le pretese nel merito; l’accoglimento dell’appello cautelare non incideva sulla valutazione di manifesta infondatezza della domanda. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alla revoca delle misure di accoglienza conseguente al reiterato rifiuto, privo di validi motivi, di trasferirsi in altro centro adeguato, quando il trasferimento preservi le condizioni materiali di accoglienza e sia necessario per una gestione efficace delle capacità ricettive.

  • art. 20, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2013/33/UE

    La Corte di giustizia, come richiamata dal TAR, ha stabilito che la disposizione osta alla revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza per il solo rifiuto del trasferimento in altro centro, salva l’applicazione di una sanzione riduttiva nei casi e alle condizioni previste dalla direttiva.

  • art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE

    La riduzione delle condizioni materiali di accoglienza può essere applicata quando il rifiuto reiterato costituisca grave violazione delle regole dei centri, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previsti dalla direttiva.

  • art. 18 direttiva 2013/33/UE

    La disciplina mira ad assicurare ai richiedenti protezione internazionale un alloggio in centri che garantiscano una qualità di vita adeguata; tale obiettivo può giustificare il trasferimento da un alloggio sovradimensionato a uno adeguato al nucleo familiare.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente, quando la domanda di annullamento divenga improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini della proposizione di una domanda risarcitoria, purché l’interesse sia manifestato tempestivamente.

  • art. 73 c.p.a.

    La manifestazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto è stata ritenuta tempestiva perché formulata con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

  • art. 267 TFUE

    È la base giuridica del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia effettuato dal TAR nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Massime di principio

  • La revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza non può essere disposta, quale sanzione, per il mero rifiuto del richiedente protezione internazionale di trasferirsi in un altro centro; restano ferme le eventuali sanzioni riduttive applicabili nei casi di grave violazione delle regole dei centri e nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 2013/33/UE.
  • La normativa eurounitaria non impedisce all’amministrazione di trasferire un richiedente protezione internazionale in un altro centro che divenga il suo nuovo luogo di residenza, purché il centro garantisca condizioni materiali di accoglienza adeguate, siano rispettati i diritti fondamentali e il trasferimento risponda ai requisiti di necessità e proporzionalità.
  • Il rifiuto persistente e privo di validi motivi di lasciare un alloggio destinato a un nucleo familiare più numeroso può compromettere la gestione efficace della capacità ricettiva e legittimare l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del trasferimento, inclusi, nei limiti del principio di proporzionalità, poteri coercitivi previsti dal diritto nazionale.
  • Le garanzie partecipative hanno carattere sostanziale: la loro violazione non deriva automaticamente dall’omissione o dall’incompletezza di una comunicazione, ma richiede che sia stata effettivamente frustrata la possibilità dell’interessato di rappresentare elementi di fatto o di diritto idonei a incidere sulla decisione.
  • Quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse all’annullamento dell’atto, la domanda di annullamento è improcedibile; il giudice può comunque accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori se tale interesse è manifestato tempestivamente e la domanda risarcitoria è prospettata.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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