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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41959/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato le loro condanne per bancarotta patrimoniale e documentale (in qualità, rispettivamente, di amministratore di diritto e di fatto della "High Pressure Company srl"). I motivi dedotti: (1) utilizzabilità della relazione ex art. 33 legge fallimentare e delle dichiarazioni in essa contenute; (2) stessa eccezione collegata a questioni probatorie; (3) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, poiché a Miglietta è stata addebitata la responsabilità come concorrente esterno mentre l'imputazione lo qualificava amministratore di fatto; (4) contestazione della sussistenza dei reati contestati: a) che i fatti come descritti rientrerebbero invece nell'ipotesi di cui all'art. 217 legge fallimentare (mera mancanza dei libri contabili) e non di bancarotta fraudolenta documentale; b) che la responsabilità per bancarotta patrimoniale è erroneamente affermata non avendo i giudici considerato il valore dei beni presenti e gli ammanchi imputabili a terzi (socio Domenico Caminiti) e che le parti documentarono analiticamente la destinazione dei beni mancanti

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto non inammissibili i ricorsi (non manifesta infondatezza dei motivi) ma ha rilevato che, alla data del 11 marzo 2022, è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati (considerando anche 63 giorni di sospensione intervenuti nel giudizio di primo grado). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. La Corte non è quindi entrata nel merito definitivo delle doglianze probatorie e di qualificazione giuridica dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 33 legge fallimentare

    La relazione ex art. 33 (relazione del curatore) è stata oggetto di contestazione circa la sua utilizzabilità; la Corte ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati, cioè la questione meritava esame, ma non ha risolto definitivamente il vizio poiché ha annullato la sentenza per prescrizione.

  • art. 220 legge fallimentare

    Il reato di cui all'art. 220 (probabile fattispecie di bancarotta) era stato originariamente addebitato a Ciciriello e poi dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello, con conseguente rimodulazione della pena; la Cassazione ha confermato l'estinzione per prescrizione.

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    La Corte d'appello aveva rideterminato la durata delle pene accessorie in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018; la Cassazione non ha annullato tale valutazione nel provvedimento di estinzione per prescrizione.

  • art. 217 legge fallimentare

    La difesa sosteneva che i fatti andassero ricondotti all'art. 217 (mancanza o irregolarità dei libri contabili) e non a fattispecie più gravi di bancarotta fraudolenta documentale; la Cassazione non ha deciso la questione di merito avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile pronuncia di inammissibilità o pronuncia immediata quando i vizi sono manifesti: la Corte ha ritenuto che, alla luce della doppia conforme e della natura dei vizi, non ricorressero gli estremi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi i ricorsi sono stati esaminati quanto alla prescrizione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018

    La sentenza della Corte costituzionale è stata applicata dalla Corte d'appello per rideterminare le pene accessorie; la Cassazione si limita a registrare tale adeguamento senza annullarlo nel provvedimento di estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta decorso il termine di prescrizione dei reati, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle questioni probatorie o di qualificazione giuridica dei fatti.
  • La deduzione di vizi processuali o probatori (es. utilizzabilità di una relazione ex art. 33 legge fallimentare) può rendere non manifesta l'infondatezza del ricorso e dunque ammetterlo al merito, ma non impedisce la declaratoria di prescrizione se i termini sono comunque scaduti.
  • La contestazione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (c.d. principio di offensività e di specificità dell'imputazione) è rilevante e può incidere sulla legittimità della condanna; tuttavia, se sopravviene l'estinzione per prescrizione, la Corte può non decidere sul merito di tale vizio.
  • Nelle ipotesi in cui la difesa prospetti che i fatti rientrano in fattispecie meno gravi (es. art. 217 vs art. 219/220 legge fallimentare), è necessario documentare con precisione la natura e l'entità delle omissioni contabili; ma la decisione finale su tale qualificazione può rimanere assorbita dall'accertamento della prescrizione.
  • La presenza di sospensioni temporanee del processo (es. 63 giorni nel giudizio di primo grado) deve essere computata nel calcolo dei termini di prescrizione; il corretto computo può determinare l'estinzione dei reati anche dopo conferme di condanna in gradi precedenti.

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