Sentenza n. 6609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 10857/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023, nonché i conseguenti provvedimenti individuali di reinquadramento giuridico-economico
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, hanno contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro le delibere ANAC e i provvedimenti individuali di reinquadramento adottati in esecuzione del precedente giudicato di annullamento delle originarie tabelle di primo inquadramento. Hanno dedotto: la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017; la violazione dei criteri legali e regolamentari di inquadramento, sostenendo che l'ANAC avrebbe riproposto sostanzialmente la tabella già annullata, attribuendo rilievo prevalente o esclusivo all'anzianità e alla contiguità economica, senza considerare adeguatamente la contiguità giuridica, la professionalità, la complessità delle mansioni, l'autonomia, la responsabilità e i titoli di studio; il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l'Autorità incrementato in modo generalizzato il precedente inquadramento senza una concreta indagine individuale; la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), del Protocollo sulle relazioni sindacali e dei principi di correttezza e lealtà, poiché il nuovo inquadramento sarebbe stato adottato senza il necessario accordo con l'organizzazione sindacale rappresentativa; infine, il carattere discriminatorio e illogico della disciplina sugli interessi legali, riconosciuti soltanto ai dipendenti che avevano partecipato al precedente giudizio, nonostante la decorrenza economica fosse stata estesa a tutti i dipendenti in servizio alla data rilevante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha richiamato la precedente sentenza della Sezione n. 3289 del 2024, resa in sede di ottemperanza, secondo cui le delibere ANAC non violano né eludono il giudicato e il ricorso all'anzianità di servizio costituisce un parametro oggettivo e ragionevole per il primo inquadramento. L'anzianità consente di valorizzare le conoscenze maturate nella carriera, tenendo conto dell'ultima qualifica posseduta, per il cui conseguimento erano già stati valutati professionalità e titoli; inoltre, l'ANAC aveva previsto livelli stipendiali aggiuntivi per ogni quinquennio, o frazione superiore a due anni e mezzo, fino a quattro livelli. I titoli di studio e culturali non sono stati ritenuti pretermessi, essendo già considerati ai fini dell'inquadramento nella classe stipendiale di riferimento. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ANAC aveva svolto un'articolata istruttoria, considerando le diverse professionalità transitate e coinvolgendo le organizzazioni sindacali, compresa quella degli appellanti. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'Autorità aveva convocato le organizzazioni sindacali, avviato il confronto, trasmesso la proposta e adottato le delibere soltanto dopo l'impossibilità di raggiungere un accordo. Il confronto sindacale è stato quindi ritenuto sufficiente, non essendo configurabile un obbligo di paralisi dell'azione amministrativa in caso di mancata intesa. Il richiamo all'art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 è stato inteso come espressione di un principio di buon andamento, applicabile anche in via analogica all'impiego pubblico non contrattualizzato, volto a evitare vuoti regolamentari. Quanto agli interessi legali, il Collegio ha ritenuto legittimo riconoscerli ai soli dipendenti coinvolti nel giudizio cui il precedente giudicato dava esecuzione, ferma la possibilità per gli altri dipendenti di richiederli, nel rispetto della prescrizione. L'appartenenza alla medesima organizzazione sindacale non estende automaticamente gli effetti patrimoniali del giudicato a chi non era parte del processo. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento orientano la verifica della ragionevolezza dei criteri di primo inquadramento e impongono di evitare vuoti regolamentari nell'organizzazione del rapporto di lavoro pubblico.
art. 52-quater d.l. n. 50/2017
Richiamato dagli appellanti quale parametro legale dei criteri di inquadramento; il Consiglio di Stato ha escluso che le delibere impugnate lo violassero.
art. 11, comma 1, lett. a), Protocollo per la disciplina delle relazioni sindacali
sono oggetto di accordo tra l'Autorità e RSA i seguenti istituti concernenti il rapporto di lavoro del personale: a. disciplina del trattamento giuridico ed economico, ivi incluso il I inquadramento
La previsione dell'accordo sindacale non impedisce all'Autorità di adottare il nuovo inquadramento quando abbia previamente avviato un effettivo confronto con le organizzazioni sindacali e l'accordo non sia stato raggiunto.
art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001
La disposizione è stata richiamata non per diretta applicazione, ma quale espressione di un principio, derivante dal buon andamento, secondo cui il mancato accordo sindacale non può determinare un vuoto di regolamentazione; il principio può operare anche analogicamente nell'impiego pubblico non contrattualizzato.
artt. 1282 e 1284 c.c.
Gli appellanti li hanno invocati per sostenere il diritto generalizzato agli interessi sulle differenze retributive; il Consiglio di Stato ha escluso che tali norme imponessero il riconoscimento degli interessi a dipendenti estranei al giudizio cui il giudicato dava esecuzione.
Massime di principio
- Nel primo inquadramento del personale di un'autorità amministrativa, l'anzianità di servizio può costituire un parametro oggettivo e ragionevole per valorizzare la professionalità maturata, soprattutto quando sia collegata all'ultima qualifica posseduta e integrata da meccanismi di progressione stipendiale correlati alla durata del servizio.
- L'esecuzione di un giudicato di annullamento impone una nuova valutazione amministrativa effettiva, ma non richiede necessariamente una ricostruzione individuale analitica quando l'amministrazione abbia elaborato criteri generali ragionevoli, istruito la vicenda considerando le diverse professionalità e valorizzato i parametri già rilevanti per il conseguimento delle qualifiche.
- Quando una disciplina del rapporto di lavoro pubblico prevede il confronto o l'accordo con le organizzazioni sindacali, l'amministrazione assolve l'obbligo partecipativo se convoca le organizzazioni, formula una proposta, consente la presentazione di rilievi e adotta la disciplina solo dopo l'impossibilità di raggiungere un'intesa; la mancata stipulazione dell'accordo non determina di per sé l'illegittimità dell'atto né può paralizzare indefinitamente l'azione amministrativa.
- Il mancato raggiungimento dell'accordo sindacale non può produrre un vuoto regolamentare nei rapporti di lavoro pubblico; in applicazione del principio di buon andamento, l'amministrazione può adottare una disciplina quando abbia previamente svolto un confronto effettivo con le organizzazioni sindacali.
- Gli effetti patrimoniali di un giudicato amministrativo, compreso il riconoscimento degli interessi legali, si estendono ai soggetti che furono parti del giudizio cui il giudicato dà esecuzione; la mera appartenenza alla medesima organizzazione sindacale non estende automaticamente tali effetti a dipendenti estranei al processo, i quali devono far valere autonomamente le proprie pretese, nel rispetto della prescrizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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