Cassazione Civile, Ordinanza n. 29844/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dirigente pubblico aveva chiesto e ottenuto un periodo di ferie residue, poi revocato dall'azienda sanitaria per esigenze organizzative connesse alla predisposizione del bilancio di esercizio. Alla cessazione del rapporto ha agito per ottenere l'indennità sostitutiva di 84 giorni di ferie non godute. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione della ASL al decreto ingiuntivo, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo, in sintesi, che trattandosi di dirigente con ruolo apicale fosse suo onere dimostrare che la mancata fruizione dipendeva da improrogabili esigenze aziendali e che egli avrebbe dovuto organizzare preventivamente il lavoro della struttura per poter godere delle ferie. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 14 del CCNL della dirigenza medica, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che il datore di lavoro aveva l'obbligo di porlo concretamente in condizione di fruire delle ferie, di invitarlo al loro godimento in modo adeguato e tempestivo, e di provare di avere adempiuto a tali obblighi; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza di prova circa la diligenza dell'ente nell'assicurare la fruizione del riposo annuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché ha attribuito al lavoratore l'onere di provare le esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie e ha valorizzato la sua asserita inerzia senza esaminare i comportamenti del datore di lavoro. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, della Corte costituzionale e della propria precedente giurisprudenza, ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e che la perdita del diritto alla monetizzazione può verificarsi solo se il datore provi di avere messo il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il diritto, anche mediante adeguata informazione e, se necessario, invito formale a fruirne. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi indicati, anche sul riparto degli oneri probatori.
Norme richiamate
art. 14 del CCNL della Dirigenza medica
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla fruizione e alla monetizzazione delle ferie non godute; la Corte lo menziona nel quadro delle norme applicabili senza fondarvi autonomamente la decisione
art. 36 Cost.
le ferie annuali retribuite sono espressione del diritto costituzionale al riposo; il loro mancato godimento non può essere vanificato senza compensazione economica se non per causa imputabile al lavoratore
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
impone un'interpretazione che esclude la perdita automatica del diritto alle ferie se non sia verificato che il lavoratore sia stato posto dal datore in condizione di esercitarlo
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
concorre a fondare il diritto effettivo alle ferie annuali retribuite e l'obbligo del datore di renderne possibile il godimento
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012
richiamato come disciplina del lavoro pubblico non applicabile ratione temporis nella controversia, ma interpretata nel senso che vieta la monetizzazione solo quando il mancato godimento non sia incolpevole
Convenzione OIL n. 132 del 1970
indicata tra le fonti che garantiscono il diritto effettivo alle ferie annuali pagate
art. 380 bis c.p.c.
menzionato soltanto per la comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e la relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto spetta quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore.
- La perdita del diritto alla monetizzazione delle ferie non può desumersi automaticamente dalla mancata richiesta del dipendente: il datore di lavoro deve provare di avere adottato misure concrete e trasparenti per consentire la fruizione del riposo.
- L'onere della prova, in controversie sulla monetizzazione delle ferie non godute, grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare di avere invitato il lavoratore a fruire delle ferie, se del caso formalmente, e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo delle conseguenze della mancata fruizione.
- La disciplina vale anche per i dirigenti pubblici dotati di autonomia organizzativa, salvo che il datore dimostri che l'organizzazione del servizio e i propri obblighi di vigilanza e indirizzo non abbiano impedito il godimento effettivo delle ferie.
- Ai fini del diritto all'indennità sostitutiva, ciò che rileva non è solo la presenza di poteri organizzativi del dirigente, ma anche l'effettivo esercizio da parte dell'ente dei propri doveri di organizzazione, informazione e sollecito al godimento delle ferie.
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