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Sentenza

Sentenza n. 1394/2026 - Torino, Sezione 3

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 190/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NOVARA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA CASIRAGHI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 6/2024, PUBBLICATA IN DATA 02/07/2024, NOTIFICATA IN DATA 15/10/2024, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202600258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 190/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme per carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 190/2024, notificata e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di carta docente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme risultanti dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese collegate al provvedimento, nei limiti in cui trovino titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e la legge. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire nei successivi sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati; il giudice ha ritenuto sussistente un titolo giudiziale efficace e non eseguito.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali possono adempiere prima dell'avvio dell'azione esecutiva; il TAR ha verificato che tale termine era decorso.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Gli interessi dovuti devono essere determinati dall'Amministrazione quanto a misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti al di fuori di tali limiti.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato quale parametro per la verifica della misura degli interessi nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato, unitamente all'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994, quale parametro legislativo per la determinazione degli interessi e della rivalutazione richiesti dalla creditrice.

  • art. 16, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato quale disposizione applicabile alla determinazione degli accessori del credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario; il TAR ha disposto la distrazione in favore del difensore della ricorrente.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese di giudizio e per la distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma è ammissibile quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell'ottemperanza non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma assicura la soddisfazione di quello già accertato nel titolo; l'importo esecutivo deve quindi essere ricavato dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi formulati dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione nell'ottemperanza: capitale residuo, interessi e relativi termini di decorrenza devono essere verificati dall'amministrazione secondo il titolo giudiziale e i parametri legislativi e civilistici applicabili.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva all'inutile scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività affidatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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