Cassazione Penale, Ordinanza n. 04490/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conferma delle decisioni di merito, lo aveva ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione. Con il ricorso ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., contestando la determinazione della pena in concreto irrogata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione di merito era congrua, poiché aveva valorizzato la negativa personalità dell'imputato, i plurimi precedenti anche specifici e l'entità del fatto; ha inoltre osservato che la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, non consentita in sede di legittimità se la decisione non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro per la determinazione della pena in concreto; la Corte ritiene congrua la valutazione di merito che ha considerato personalità dell'imputato, precedenti e gravità del fatto.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi ostativi significativi, anche con riferimento ai precedenti penali e al giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione del trattamento sanzionatorio non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dall'indicazione degli elementi di preponderante rilievo ritenuti ostativi, senza necessità di esaminare puntualmente ogni singola deduzione difensiva.
- I precedenti penali, specie se specifici, possono da soli o insieme ad altri elementi fondare un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La congruità della pena è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione apparente, illogica o arbitraria.
Come è indicizzato
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