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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35916/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello (16/10/2020) che aveva riformato la sentenza di primo grado escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., dichiarando la prescrizione per alcuni reati a carico di diversi imputati e confermando la confisca ex art. 578-bis c.p.p. Contestano principalmente: carenza e vizio di motivazione; errata valutazione e insufficiente esame delle prove (documenti, consulenze, testimonianze); applicazione impropria della disciplina sull'intestazione fittizia/interposizione (art. 512-bis cod.pen. e connessi); mancata dimostrazione della provenienza illecita delle risorse impiegate per l'acquisto dei beni; violazioni delle regole di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.). Chiedevano l'annullamento della decisione di appello e la riforma delle statuizioni ablative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati, aspecifici e ricadenti in questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la qualificazione dell'interposizione fittizia, valorizzando una molteplicità di elementi indiziari (rapporti di parentela, scarsa capacità imprenditoriale dei formali intestatari, continui cambi di assetti societari, acquisti in contanti, affidamento gestionale ad Alvaro) e abbia risposto alle doglianze difensive; ha quindi escluso il vizio di motivazione e la mancanza della "doppia conforme". Conseguenze: i ricorsi sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    presente nella motivazione della Corte di appello

    la Corte di appello aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; la Cassazione si è limitata a valutare l'adeguatezza della motivazione sull'accertamento dei fatti relativi a influenze di tipo mafioso

  • art. 578-bis c.p.p.

    presente nella sentenza impugnata

    utilizzato come fondamento giuridico per la confisca dei beni; la Corte di appello ha confermato la confisca ritenendo accertato il collegamento tra beni e attività illecita, e la Cassazione non ha censurato tale valutazione

  • art. 512-bis c.p.

    richiamato come disciplina dell'interposizione fittizia/elusione

    la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi per configurare l'interposizione fittizia e/o misure patrimoniali ex disciplina antimafia; la Cassazione ha ritenuto la valutazione delle prove conforme e adeguatamente motivata

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalle difese in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria

    i giudici di merito hanno applicato correttamente i criteri di valutazione degli indizi; la Cassazione ha escluso un errore di diritto nella loro applicazione, ritenendo la valutazione di merito rimessa ai giudici

  • art. 606 c.p.p.

    norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti non idonei (aspecifici, reiterativi, o non suscettibili di sindacato di legittimità)

  • art. 12-quinquies D.L. 306/92 (richiamato) / art. 19 D.L. 306/92 / art. 24 D.L. 159/2011

    richiamati in relazione ai presupposti per l'adozione di misure patrimoniali e alla disciplina delle misure preventive

    i ricorrenti contestavano la mancata motivazione sui presupposti per l'applicazione delle misure; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero affrontato e motivato tali questioni

  • art. 606 lett. B, C, E c.p.p. (ripetuto nei motivi)

    richiamato come vizio dedotto

    la Cassazione ha ritenuto che le censure di violazione di legge e carenza di motivazione fossero in realtà riproposizioni di valutazioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice d'appello

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità

    norma procedurale applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi per cassazione che non prospettano vizi sindacabili in sede di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede di riconsiderazione complessiva delle prove: le doglianze che propongono una diversa valutazione degli elementi probatori senza dedurre specifici vizî di diritto sono inammissibili.
  • La motivazione della sentenza di appello può "saldaresì con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo (cd. doppia conforme); in tal caso il giudizio di legittimità valuta la congruità della motivazione complessiva più che ogni singolo passaggio.
  • Per contestare l'applicazione dell'istituto dell'intestazione fittizia/interposizione è necessario dimostrare l'assenza dei presupposti giuridici (mancanza di elementi indiziari concatenati, assoluta assenza di prova di elusione o di provenienza illecita delle risorse), non limitandosi a riproporre argomentazioni alternative sui fatti.
  • Le censure generiche di "mancanza di motivazione" o le ripetizioni di argomentazioni già esaminate in appello sono tipicamente dichiarate inammissibili: va indicato con precisione quale principio di diritto o vizio formale sia stato violato.
  • La confisca ex art. 578-bis c.p.p. può essere confermata anche se vi è stata riforma su taluni capi, purché la corte di merito abbia adeguatamente motivato il nesso tra beni e attività illecita; per impugnare la misura patrimoniale occorre contestare specificamente i presupposti giuridici della confisca.

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