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Sentenza

Sentenza n. 1483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00246/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, limitatamente al capo che aveva disposto nulla sulle spese di giudizio per la mancata costituzione dell’amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente dell’accesso ambientale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso contro il silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso ambientale, con ordine all’amministrazione di pronunciarsi espressamente e motivatamente. Il TAR aveva tuttavia disposto nulla sulle spese, motivando tale statuizione con la mancata costituzione dell’amministrazione. L’appello è stato proposto limitatamente a tale capo, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 26 e 92 c.p.c., richiamati dal processo amministrativo, nonché erroneità e illogicità della compensazione implicita, poiché la mancata costituzione della parte soccombente non costituisce ragione legittima per escludere la rifusione delle spese alla parte vittoriosa. L’appellante ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese secondo il compenso contrattualmente pattuito con il difensore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato il capo della sentenza relativo alle spese. Ha affermato che, in base al principio di soccombenza e di causalità sancito dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e dall’art. 26 c.p.a., la parte soccombente deve rifondere le spese alla parte vittoriosa. Nel processo amministrativo la statuizione sulle spese è normalmente sindacabile in appello solo in presenza di manifesta abnormità; tale situazione ricorre anche quando il giudice di primo grado disponga nulla sulle spese in favore della parte vittoriosa per il solo fatto che l’amministrazione non si è costituita. La contumacia dell’amministrazione, dipendendo da una scelta processuale e da ragioni organizzative della parte soccombente, non può pregiudicare il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese. La richiesta di liquidazione secondo il compenso contrattuale è stata ritenuta incongrua in rapporto all’attività concretamente svolta, alla bassa complessità della controversia e all’assenza di ulteriori attività difensive dopo il deposito dei ricorsi. Le spese del primo grado sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e spese generali; quelle del giudizio d’appello in euro 2.500,00, oltre accessori di legge e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio generale sancito dall’art. 91, c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

    La parte soccombente deve rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa, secondo il principio di soccombenza e causalità.

  • art. 92 c.p.c.

    Il principio della soccombenza, richiamato dall'art. 92 c.p.c., cui rinvia l'art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo.

    La deroga alla regola della soccombenza richiede una ragione conforme ai presupposti normativi; la mancata costituzione della parte soccombente non costituisce, da sola, ragione legittima per escludere la rifusione delle spese.

  • art. 26 c.p.a.

    Tale criterio trova applicazione anche nel processo amministrativo ove, nel caso di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, la parte deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio, come previsto dagli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Nel processo amministrativo si applica il principio di soccombenza, con condanna della parte che ha determinato la necessità del giudizio alla rifusione delle spese.

  • art. 73 c.p.a.

    Nessuna ulteriore attività defensionale (discussione camerale, memorie ex art. 73 c.p.a.) risulta svolta successivamente al deposito del ricorso introduttivo sia di primo che di secondo grado.

    L’attività processuale effettivamente svolta rileva ai fini della liquidazione giudiziale delle spese.

  • art. 1 d.m. 55/2014

    secondo il valore medio tabellare e alle spese del secondo grado di giudizio come da contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014

    Il compenso pattuito tra cliente e difensore non vincola il giudice nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

  • art. 13 l. 247/2012

    come da contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014 ... e dell’art. 13 della L. 247/2012

    La pattuizione del compenso professionale non impedisce al giudice di determinare autonomamente l’importo ripetibile dalla controparte sulla base dell’attività concretamente svolta e dei parametri applicabili.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte soccombente deve rifondere le spese alla parte vittoriosa in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., secondo i principi di soccombenza e causalità.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione soccombente non giustifica, di per sé, la statuizione nulla sulle spese in favore della parte vittoriosa, poiché la contumacia è una scelta processuale della parte soccombente e non può trasferire sulla parte vittoriosa il costo del giudizio.
  • La statuizione sulle spese è normalmente sindacabile in appello solo in presenza di manifesta abnormità; è manifestamente abnorme la decisione che escluda la rifusione delle spese alla parte vittoriosa per il solo fatto della mancata costituzione dell’amministrazione soccombente.
  • Il compenso concordato tra il cliente e il difensore non vincola il giudice nella liquidazione delle spese processuali dovute dalla parte soccombente: la liquidazione deve essere rapportata all’attività difensiva concretamente svolta, alla complessità della controversia e ai parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccessi speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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