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Sentenza

Sentenza n. 1060/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Bagno il Pescatore di Stefani Remo e Rinaldo S.N.C il 20/3/2024: PER L'ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE dei seguenti atti:  Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”). ATTO DI INDIRIZZO»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)»;  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE UFFICIO PROPONENTE: DEMANIO OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2319 DEL 29.12.2023 AVENTE AD OGGETTO "DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)." – PRECISAZIONI»; E PER L'ANNULLAMENTO PER QUANTO OCCORRER POSSA dei seguenti atti:  Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – PRESA D'ATTO»;  Nota del Comune di Pietrasanta – Ufficio Demanio Marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2216 DEL 19 DICEMBRE 2022. PRECISAZIONI»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' BAGNO IL PESCATORE DI STEFANI REMO E RINALDO S.N.C il 10\3\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE dei seguenti atti:  Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»;  Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – SUAP 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»;  Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza della concessione demaniale marittima, nonché avvio delle procedure di gara per l'affidamento delle aree demaniali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato gli atti con cui il Comune di Pietrasanta aveva dapprima rideterminato o differito la scadenza della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, nonché l'atto di avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. La ricorrente sosteneva che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia, alla direttiva 2006/123/CE, alla cessazione dell'efficacia prevista dalla legge n. 118/2022 e successive modifiche, né ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Chiedeva inoltre la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la rimessione alla Corte costituzionale e la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico e senza soluzione di continuità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pubblica udienza la ricorrente ha confermato il venir meno dell'interesse alla decisione, richiamando una dichiarazione già depositata; le amministrazioni resistenti avevano preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio ha quindi ritenuto che fosse venuto meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia, senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata della concessione, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, alla legittimità degli atti comunali o alle richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    condanna ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a.

    La norma è stata richiamata nelle domande formulate dalla ricorrente per chiedere una pronuncia di condanna e l'adozione delle misure conseguenti, ma non è stata applicata dal TAR, che ha definito il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione e ha chiesto la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile; il TAR non ha esaminato la questione per l'intervenuta improcedibilità.

  • art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    La ricorrente lo ha richiamato a tutela della propria posizione concessoria; il giudice non ha deciso la relativa questione.

  • direttiva 2006/123/CE

    Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

    La ricorrente ha sostenuto la non applicabilità della direttiva al rapporto concessorio, ma il TAR non si è pronunciato sul punto.

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118

    La disposizione è stata contestata nella parte relativa alla cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • art. 1, lett. a), n. 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166

    art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166

    La ricorrente lo ha richiamato con riferimento alla nuova disciplina della cessazione dell'efficacia delle concessioni al 30 settembre 2027; il TAR non ne ha valutato la legittimità o l'applicabilità.

  • art. 36 cod. nav.

    È stato indicato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità; nessuna statuizione di merito è stata adottata.

  • d.l. n. 400/1993, convertito con modificazioni

    È stato richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 36 cod. nav. per fondare la richiesta di rilascio e rinnovo dei titoli concessori; la domanda non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione e la parte resistente prende atto della sopravvenuta improcedibilità, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, delle domande consequenziali e delle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di rimessione alla Corte costituzionale, quando tali questioni non sono più necessarie per la definizione della controversia.
  • La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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