Sentenza n. 634/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a) della determinazione RCG n. 497/2024 del 29 agosto 2024 (n. det set 91/2024 del 27 agosto 2024), a firma del Responsabile del Settore Area Lavori Pubblici, avente ad oggetto <<Procedura Aperta - Lavori di “Demolizione e ricostruzione della palestra annessa alla scuola media istituto comprensivo Luigi Vanvitelli - PRESA ATTO proposta di aggiudicazione”>>; b) del Verbale di gara n. 1 del 21 agosto 2024, seduta pubblica; c) del Verbale di gara n. 2 del 21 agosto 2024, seduta riservata; d) del Verbale di gara n. 3 del 22 agosto 2024, seduta riservata; e) del Verbale di gara n. 4 del 26 agosto 2024, seduta pubblica; f) del Verbale di gara n. 5 del 26 agosto 2024, seduta pubblica; g) di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto, qualora esistente e non conosciuto, se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia ed il subentro nel contratto d’appalto qualora medio tempore stipulato con l’aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della palestra annessa alla scuola media istituto comprensivo Luigi Vanvitelli, nonché verbali di gara e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Il primo motivo ha contestato la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ritenuta irrealizzabile e quindi non meritevole di punteggio, soprattutto quanto al sub-criterio A.1 relativo al miglioramento delle prestazioni energetiche, acustiche e ambientali dell'involucro edilizio. In particolare, è stato censito il sistema di isolamento sismico mediante isolatori elastomerici da porre in opera in fondazione, assumendo che tale soluzione richiedesse un piano interrato, strutture massicce, spazi di movimento non fruibili, una quota di installazione non chiarita, una previsione non riscontrabile nel computo metrico, costi sproporzionati e maggiori impatti ambientali. È stata inoltre contestata l'attribuzione di 9,70 punti per la manutenzione gratuita biennale, ritenendo inattendibile il relativo piano. Con il secondo motivo è stata censurata la genericità e insufficiente specificità dell'art. 18 del disciplinare di gara, ritenuto inidoneo a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi. La ricorrente ha prodotto perizie tecniche a sostegno delle proprie deduzioni, mentre la stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno difeso la legittimità della valutazione; il TAR, dopo aver inizialmente disposto una verificazione, ha ritenuto di poter decidere direttamente la controversia.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che fosse dimostrata l'assoluta e oggettiva inidoneità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. L'impiego di isolatori sismici in un intervento di demolizione e ricostruzione integrale di una palestra non è stato ritenuto manifestamente irrealizzabile, potendo costituire una tecnica costruttiva avanzata e coerente con la tutela dell'incolumità degli utenti. Le contrapposte perizie tecniche conducevano a conclusioni opposte e le deduzioni della ricorrente sono state considerate mere valutazioni di parte, non idonee a dimostrare in modo rigoroso e incontrovertibile l'erroneità della valutazione della Commissione. Il giudice ha quindi ritenuto non superata la soglia dell'opinabilità e ha escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante in assenza di errori manifesti o di una radicale difformità dell'offerta. Il TAR ha richiamato i principi della fiducia, del risultato e del favor partecipationis: un'offerta deve essere considerata conforme alla lex specialis in assenza di elementi espliciti e insanabili di difformità, mentre l'esclusione o l'azzeramento del punteggio per aliud pro alio richiedono la certezza che la proposta non corrisponda minimamente all'oggetto dell'appalto o ai requisiti minimi essenziali. Anche la contestazione relativa al piano di manutenzione è stata ritenuta non sufficiente a dimostrare l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio. Il secondo motivo è stato respinto perché l'art. 18 del disciplinare descriveva compiutamente criteri, sub-criteri e punteggi, risultando pertanto sufficientemente chiaro e dettagliato. Le domande di inefficacia e subentro sono rimaste prive di accoglimento in conseguenza del rigetto dell'impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 36/2023
L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Il principio della fiducia è reciproco e riguarda sia la stazione appaltante sia gli operatori economici; impone di presumere la correttezza delle operazioni di gara, salva la dimostrazione rigorosa di errori radicali e manifesti.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato concorre a orientare l'interpretazione della lex specialis e la valutazione delle offerte, favorendo la conservazione delle offerte conformi in assenza di difformità espresse e insanabili.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il favor partecipationis, coordinato con il principio del risultato, impone di non qualificare come difforme o inammissibile un'offerta quando la lex specialis non renda certa ed esplicita la difformità dai requisiti minimi.
art. 18 del disciplinare di gara
La disposizione è stata ritenuta sufficientemente dettagliata nella definizione di criteri, sub-criteri e punteggi, consentendo la valutazione delle offerte da parte della Commissione.
art. 1367 c.c.
Il principio di conservazione degli effetti è richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare l'offerta come conforme alla lex specialis quando non contenga espliciti elementi di difformità.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di contratti pubblici.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, con motivazione sintetica fondata sulle ragioni decisive della controversia.
Massime di principio
- L'azzeramento del punteggio o l'esclusione di un'offerta tecnica per assoluta irrealizzabilità sono giustificati soltanto quando l'inidoneità oggettiva della proposta a realizzare l'oggetto dell'appalto o a rispettare i requisiti minimi emerga in modo lampante, certo e incontrovertibile.
- In assenza di elementi espliciti e insanabili di difformità, l'offerta del concorrente deve essere interpretata come conforme alla lex specialis, in applicazione dei principi di fiducia, risultato e favor partecipationis e del criterio di conservazione degli effetti.
- La qualificazione di un'offerta come aliud pro alio richiede la certezza che essa proponga un bene o una prestazione radicalmente diversa da quella richiesta, oppure che violi caratteristiche minime ed essenziali chiaramente definite dalla lex specialis; in caso di ambiguità deve preferirsi l'interpretazione favorevole alla partecipazione.
- Chi contesta in giudizio la valutazione tecnica dell'offerta di un concorrente deve fornire elementi specifici e una dimostrazione rigorosa, idonei a evidenziare un errore manifesto o una radicale erroneità dell'operato della Commissione; mere valutazioni tecniche di parte contrapposte non consentono al giudice di sostituirsi all'amministrazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell'offerta tecnica resta circoscritto alla verifica di errori manifesti, travisamenti o illogicità chiaramente dimostrati e non può trasformarsi in una completa rivalutazione comparativa delle offerte.
- I criteri di valutazione sono sufficientemente determinati quando il disciplinare descrive in modo compiuto criteri, sub-criteri e corrispondenti punteggi, anche se non predetermina ogni singolo passaggio dell'apprezzamento tecnico della Commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →