Ordinanza n. 121/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 16.9.2025, notificata in data 19.9.2025, con cui si ingiungeva alla sig.ra -OMISSIS- “di demolire tutte le opere difformi/abusive sopra descritte e ripristinare lo stato legittimo dei luoghi, a propria cura e spese entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza”; di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione del 16 settembre 2025, notificata il 19 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale con cui le era stato ingiunto di demolire tutte le opere ritenute difformi o abusive e di ripristinare lo stato legittimo dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti; dà atto soltanto che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento nella fase di merito e che è stato dedotto un pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza di demolizione. La decisione è motivata dalla natura del pregiudizio dedotto, dall'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e dalla necessità di approfondire in sede di merito le questioni prospettate nel ricorso. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, senza definire la fondatezza dei motivi di annullamento. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di aprile 2027. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; è richiamato quale base normativa della domanda cautelare e della sospensione degli effetti dell'ordinanza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere gli effetti di un'ordinanza di demolizione quando la natura del pregiudizio dedotto e la necessità di preservare l'utilità della decisione di merito rendano opportuno evitare, in via interinale, l'esecuzione dell'atto.
- L'accoglimento della domanda cautelare fondato sulla necessità di un approfondimento delle questioni in sede di merito non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di annullamento.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata può giustificare la compensazione pratica delle spese della fase cautelare mediante la statuizione di nulla per le spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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