Sentenza n. 4234/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.PCE/ L/Q/2023/-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico Immigrazione il 29.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, il visto d'ingresso e aveva fatto regolare ingresso in Italia. Prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro originario aveva comunicato la propria sopravvenuta indisponibilità all'assunzione per difficoltà economiche. La ricorrente aveva quindi tempestivamente chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e, successivamente, aveva reperito una nuova occupazione presso altro datore di lavoro, che aveva trasmesso la comunicazione UniLav e la documentazione attestante la propria regolarità e capacità economica. La Prefettura aveva tuttavia avviato e concluso il procedimento di revoca del nulla osta, rilevando carenze reddituali e documentali riferibili al datore originario e negando la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione o di consentire il subentro del nuovo datore. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 42 del d.l. 73/2022, delle circolari ministeriali del 7 luglio 2006 e del 20 agosto 2007, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione apparente, irragionevolezza e sproporzione. Ha inoltre lamentato la violazione del legittimo affidamento e l'omessa valutazione della nuova documentazione lavorativa sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta, disponendo il riesame della posizione della ricorrente. Il Collegio ha riconosciuto che l'Amministrazione può esercitare il potere di revoca in presenza di vizi o elementi ostativi accertati successivamente, ma ha escluso che tale potere possa essere esercitato automaticamente e senza una valutazione complessiva della situazione concreta. In applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, la Prefettura avrebbe dovuto considerare la regolarità dell'ingresso, la non imputabilità alla lavoratrice della mancata instaurazione del rapporto originario, la sua buona fede e diligenza, la tempestiva richiesta del permesso per attesa occupazione e, soprattutto, il nuovo rapporto di lavoro instaurato nelle more. L'omessa valutazione di tali elementi ha integrato difetto di istruttoria e di motivazione, oltre a manifesta irragionevolezza e sproporzione. Il giudice ha valorizzato l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, interpretato nel senso che la valutazione dei presupposti deve essere attualizzata considerando gli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero e le irregolarità amministrative sanabili. La nuova occupazione può costituire una sopravvenienza rilevante ai fini del riesame e dell'eventuale rilascio di un idoneo titolo di soggiorno, anche quando il rapporto originario non sia mai stato instaurato, purché emerga la buona fede del lavoratore e la non imputabilità delle carenze al medesimo. Il TAR ha inoltre ammesso definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando al difensore euro 1.200,00 a carico dell'Erario, e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
La disposizione impone un'attualizzazione della valutazione amministrativa, mediante considerazione degli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, idonei a sanare l'irregolarità originaria o a dimostrare l'attuale sussistenza dei presupposti per la permanenza.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Rileva quale base normativa per il nulla osta al lavoro subordinato e per la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nella situazione esaminata.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Consente, nell'ambito della procedura semplificata dei flussi d'ingresso, il rilascio del nulla osta con controlli posticipati e ne ammette la revoca in caso di successivo accertamento di elementi ostativi; il relativo potere non può però essere esercitato come automatismo, senza ponderare la situazione concreta e le sopravvenienze favorevoli.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità richiedono una valutazione complessiva, ragionevole e proporzionata degli interessi coinvolti nell'esercizio del potere di revoca.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede la riduzione del 50% dei compensi nel processo amministrativo ai fini della liquidazione a carico dello Stato.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiede, per il patrocinio a spese dello Stato dello straniero, l'attestazione relativa all'assenza di redditi prodotti all'estero.
Massime di principio
- Il potere di revoca del nulla osta al lavoro, anche quando esercitato a seguito di controlli posticipati e dell'accertamento di carenze riferibili al datore di lavoro originario, non può essere applicato automaticamente: l'Amministrazione deve valutare complessivamente la situazione concreta e ponderare gli interessi coinvolti secondo proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento.
- Quando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario dipende da circostanze non imputabili al lavoratore straniero, l'Amministrazione deve verificare la buona fede e la diligenza dello straniero, senza trasferirgli automaticamente le carenze riferibili al datore di lavoro.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la valutazione dei presupposti per il soggiorno deve essere attualizzata e deve tenere conto degli elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, nonché delle irregolarità amministrative sanabili.
- La documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro può costituire una sopravvenienza decisiva da valutare nel riesame della posizione dello straniero e può giustificare il rilascio di un idoneo titolo di soggiorno, anche se il rapporto di lavoro originario non è mai stato instaurato, quando il lavoratore abbia agito in buona fede e la mancata assunzione non gli sia imputabile.
- L'omessa considerazione della nuova occupazione, della regolarità dell'ingresso e della non imputabilità al lavoratore delle carenze del datore originario integra difetto di istruttoria e di motivazione e può rendere la revoca manifestamente irragionevole e sproporzionata.
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