Cassazione Penale, Ordinanza n. 33450/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato la sospensione condizionale della pena. Deduce violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il diniego del beneficio non sarebbe stato adeguatamente argomentato. La Corte rileva però che il giudizio di legittimità sul provvedimento del giudice dell'esecuzione è molto limitato e non consente di riesaminare il merito delle acquisizioni processuali, ma solo di verificare l'esistenza di un apparato motivazionale logicamente coerente. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata era motivata in modo congruo sia con riferimento alla mancanza di resipiscenza, sia con riferimento alla gravità oggettiva dei fatti, ricondotti allo scontro tra clan camorristici contrapposti; pertanto, le censure sono state ritenute manifestamente infondate e, conseguentemente, il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen.
La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità sul provvedimento impugnato, che può investire solo vizi riconducibili alle categorie tipizzate dall'articolo; nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un percorso argomentativo logico, senza possibilità di rivalutare le acquisizioni processuali.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente che valorizzi elementi quali la mancanza di resipiscenza e la gravità oggettiva del fatto.
- Le censure che mirano in sostanza a una rivalutazione del merito, anziché a denunciare reali vizi di legittimità della motivazione, sono manifestamente infondate e conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33420/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33421/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33422/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33423/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33424/2025 del 09/10/2025
- ordinanza_penale · 9 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33425/2025 del 09/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →