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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15488/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di euro 18.970,16 giacenti su conto cointestato con la moglie. Il ricorrente sosteneva che le somme erano di spettanza della moglie (stipendio, NASpI e assegno unico INPS) e quindi impignorabili, chiedendo il dissequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione, ritenendo che il ricorrente non fosse l'avente diritto alla restituzione delle somme. Il Tribunale del riesame aveva correttamente applicato il principio della fungibilità del denaro: una volta confluito su conto cointestato le somme si qualificano come nella disponibilità di entrambi e non è possibile individuare la parte riconducibile esclusivamente al singolo. Il ricorrente non ha fornito documentazione sufficiente (spese familiari, tenore di vita, condizioni economiche) per dimostrare l'origine lecita o la necessità di escludere il vincolo sulle somme; inoltre, in caso di sequestro per equivalente non è necessario provare il nesso causale con il reato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che individua il reato fiscale contestato all'indagato; riferimento al titolo penale alla base del provvedimento cautelare.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Stabilisce la legittimazione a proporre il riesame del provvedimento cautelare: il soggetto non proprietario può impugnare solo se ha un interesse concreto e attuale corrispondente all'ottenimento della restituzione del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Limiti alla pignorabilità in sede civile; la giurisprudenza ricorda che tali limiti non si applicano automaticamente in sede penale, sebbene il giudice penale debba valutare la proporzionalità del vincolo e garantire le somme necessarie per le esigenze minime di vita.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 42415/2021

    Principio secondo cui la confisca del denaro profitto del reato va qualificata come diretta, in ragione della natura fungibile del denaro; non è ostativa la prova dell'origine lecita di una specifica somma rinvenuta nel patrimonio dell'indagato.

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. 3 n. 16352/2021; Sez. 3 n. 795/2021; n. 14250/2021; n. 6537/2020)

    Orientamenti sulla necessità dell'interesse concreto per il riesame, sull'onere probatorio dell'indagato per dimostrare l'origine lecita o la necessità delle somme e sulla verifica della proporzionalità del vincolo rispetto alle esigenze minime di vita.

  • Corte Costituzionale sent. n. 186/2000

    Riferimento utilizzato per giustificare la liquidazione in via equitativa alla Cassa delle Ammende quando il ricorso non è presentato con colpa determinante l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un soggetto indagato non proprietario del bene sequestrato può proporre il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale consistente nell'ottenimento della restituzione: altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Le somme confluite su un conto cointestato sono presumibilmente nella disponibilità di entrambi i titolari; la natura fungibile del denaro rende difficoltosa la prova della riconducibilità di specifiche parti a uno solo dei cointestatari.
  • Per contrastare un sequestro di denaro è necessario produrre documentazione solida: prova dei redditi leciti, dettagli sul tenore di vita, spese del nucleo familiare e ogni elemento che giustifichi la necessità di escludere o limitare il vincolo.
  • Nei casi di sequestro per equivalente non è sempre richiesto dimostrare il nesso causale tra le somme sequestrate e il reato: l'orientamento giurisprudenziale ammette la misura anche senza collegamento diretto, specie per il denaro fungibile.
  • I limiti civilistici alla pignorabilità non si applicano automaticamente in sede penale; tuttavia il giudice penale deve valutare la proporzionalità del vincolo in rapporto alle esigenze minime di vita e tale valutazione può essere resistita solo con adeguata prova.
  • Chi intende impugnare provvedimenti di sequestro deve valutare il rischio di inammissibilità e delle relative condanne alle spese e ai versamenti alla Cassa delle Ammende; valutare preventivamente la completa documentazione probatoria è cruciale.

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