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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Lavoro n. 985/2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, utilizzabili secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016, oltre interessi. Poiché, nonostante la notificazione della sentenza il 10 febbraio 2025, l’amministrazione non aveva provveduto tempestivamente all’esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’integrale ottemperanza. Nel corso del giudizio ha tuttavia documentato che, il 12 gennaio 2026, Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio, aveva accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo documentata l’effettiva soddisfazione del credito posto a fondamento dell’azione di ottemperanza. Il giudice ha comunque condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dall’ingiustificato ritardo dell’amministrazione: la sentenza del giudice del lavoro, pubblicata il 18 settembre 2024 e notificata il 10 febbraio 2025, è stata eseguita soltanto il 12 gennaio 2026, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’azione di ottemperanza, proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Indicato nella sentenza ottemperanda quale disciplina delle modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta del docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza del giudice del lavoro al Ministero.

Massime di principio

  • La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato durante il giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, quando sia documentata l’effettiva soddisfazione della pretesa riconosciuta dalla sentenza.
  • Quando l’amministrazione esegue tardivamente il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, se il ritardo è ingiustificato.
  • L’accredito su una piattaforma o su un borsellino elettronico dell’importo riconosciuto dal giudicato costituisce esecuzione della condanna quando realizza concretamente la prestazione dovuta secondo le modalità stabilite dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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