Cassazione Penale, Ordinanza n. 09192/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato che ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza emessa il 14 novembre 2024 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito del provvedimento di sorveglianza, ma alla ritualità dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'interessato, senza la necessaria sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato che, per gli atti successivi al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato. In mancanza di tale requisito, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli. Ha applicato il regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017 non è consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato; l'impugnazione richiede la difesa tecnica secondo le regole speciali previste per il giudizio di legittimità.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
La riforma ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, rendendo necessaria la sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La sottoscrizione autentica apposta da un legale, la delega al deposito o la firma "per accettazione" del mandato non valgono a sanare il difetto di legittimazione alla proposizione personale del ricorso, poiché non trasferiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tale ragione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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