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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12506/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare personale. I ricorrenti contestavano la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/90) e l'applicazione dell'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1 c.p. ai reati «satellite» (tra cui spaccio, detenzione di armi e, per Rocco, un furto), lamentando difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e chiedendo la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della contestata partecipazione associativa

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse logica e sufficiente a fondare la gravità indiziaria della partecipazione all'associazione mafiosa descritta al capo 1 (associazione finalizzata allo spaccio). Sono stati valorizzati elementi fattuali quali: attività di cessione svolta nel «pontile» controllato dalla cosca; presenza, contiguità e vigilanza di vertici del gruppo in occasione delle cessioni; rinvenimento/occultamento di armi e munizioni presso luoghi e persone collegati ai ricorrenti; intercettazioni che ricondurrebbero armi, munizioni e droga all'area dell'associazione. La Corte ha ritenuto recessive le censure difensive, spesso tese a prospettare letture alternative dei fatti senza dimostrare manifesta illogicità. Poiché la partecipazione associativa è stata confermata, il ricorso perde interesse anche quanto alla contestazione dell'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1, per i reati diversi dall'associazione, e dunque l'impugnazione è stata respinta. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende; disposte le conseguenti comunicazioni alla cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    Richiamata come aggravante di "agevolazione mafiosa" applicata ai reati satelliti; la Corte ha ritenuto che, confermando la partecipazione associativa, l'applicazione dell'aggravante sui singoli capi non incidesse sulla legittimità della misura cautelare e dunque la contestazione di tale aggravante risultava priva di interesse rispetto al provvedimento cautelare impugnato

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Articolazione accusatoria qualificata come associazione finalizzata allo spaccio: la Corte ha confermato l'esistenza di un gruppo dedito al traffico di stupefacenti (capo 1) e ha ritenuto sufficienti gli indizi sulla partecipazione dei ricorrenti a tale articolazione

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla mera concorrenza di più persone nella realizzazione dei singoli reati (spaccio, detenzione armi, furto) attribuiti ai ricorrenti

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma relativa alle ipotesi di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; i fatti di spaccio contestati ai ricorrenti sono stati ricollegati dalla Corte all'attività dell'associazione

  • artt. 2, 4 e 7 legge 895/1967

    Norme richiamate in relazione ai reati concernenti armi e munizioni; la Corte ha ritenuto che il rinvenimento, l'occultamento e la gestione di armi/munizioni, nonché la loro connessione con il gruppo, costituiscano elementi probatori a sostegno della partecipazione associativa

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, quando resiste il titolo associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990), opera la presunzione rilevante ai fini della necessità e adeguatezza della misura cautelare; perciò la contestazione di specifiche circostanze aggravanti non incide sulla legittimità della custodia finché resta in piedi il capo associativo

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle pronunce conseguenti all'inammissibilità del ricorso (esito e statuizioni sulle spese e ammende), adottate dalla Corte

Massime di principio

  • Per impugnare con successo una conferma di misura cautelare fondata su un capo associativo è necessario dimostrare la manifesta illogicità o l'insussistenza degli elementi di fatto ritenuti decisivi: prospettare letture alternative dei fatti senza mostrare errori di logica è in genere insufficiente.
  • La localizzazione delle condotte nel contesto territoriale controllato dalla cosca (es. piazza di spaccio, pontile) e la ripetizione di comportamenti collegati (occultamento/recupero droga, gestione di nascondigli, custodia di armi) costituiscono elementi indiziari rilevanti per la configurazione della partecipazione associativa.
  • Intercettazioni, osservazioni e il collegamento fra il rinvenimento di armi/munizioni e soggetti o luoghi riconducibili al gruppo possono integrare la prova indiziaria della finalità associativa, specie se unite a condotte di cessione operate nel medesimo contesto.
  • Se il capo associativo viene confermato, la contestazione di aggravanti aggiuntive (es. aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1) può risultare priva di interesse ai fini dell'impugnazione della misura cautelare, quando tali aggravanti non incidano sulla necessità o adeguatezza della misura stessa.
  • I ricorsi che si limitano a contestare la valutazione in fatto dei giudici del merito (es. discrepanze temporali, ruolo di terzi, interpretazioni alternative di riprese video) sono frequentemente dichiarati inammissibili dalla Corte di legittimità, che non rivede agevolmente le valutazioni probatorie non manifestamente illogiche.
  • Nelle impugnazioni cautelari occorre concentrare i motivi su errori di diritto o su manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione per evitare la declaratoria di inammissibilità.

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