Cassazione Penale, Sentenza n. 12326/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato ammissibile l'impugnazione nonostante l'erronea qualificazione (richiamando l'art. 593, comma 3, e l'art. 568, comma 5, c.p.p.), ha accertato la radicale carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del fatto, e ha annullato la sentenza di proscioglimento disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice dello stesso ufficio giudiziario
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva l'omessa motivazione della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., contestando che il Tribunale non avesse esaminato e valorizzato le risultanze probatorie documentali e testimoniali in ordine alla sussistenza del fatto-reato
Norme richiamate
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
«sono in ogni caso inappellabili (...) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»
La norma, per come modificata dal d.lgs. n.150/2022, rende in linea di principio inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con sola pena pecuniaria; tuttavia, l'erronea qualificazione dell'impugnazione non impedisce la sua riqualificazione e acquisizione nel rito di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 593 c.p.p. restringendo le sentenze appellabili, ed è applicabile al caso di proscioglimento per particolare tenuità concernente reato punito con sola pena pecuniaria
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la riqualificazione di un mezzo di impugnazione erroneamente formulato in altro tipo di impugnazione (favor impugnationis), permettendo che un appello erroneamente proposto sia valutato come ricorso per cassazione quando compatibile
art. 131-bis cod. pen.
Stabilisce l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede che il giudice motivi sulla sussistenza del fatto tipico, sull'antigiuridicità e sulla colpevolezza, poiché la misura espunge dal circuito penale fatti che pur essendo tipici risultano di esigua offensività
Corte costituzionale, sent. n. 173 del 2022 (riferimento a art. 538 c.p.p.)
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia proscioglimento per particolare tenuità, decida sulle domande restitutorie e risarcitorie; ha sottolineato che il proscioglimento per particolare tenuità ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, nel giudizio civile
art. 651-bis cod. proc. pen.
Prevede l'efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità nei giudizi civili di restituzione o risarcimento, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell'imputato
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. f (mod. d.lgs. 28/2015)
Stabilisce che la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. va iscritta nel casellario giudiziale, con conseguenze pratiche che giustificano l'interesse dell'imputato ad impugnare nonostante la natura di proscioglimento
Massime di principio
- La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede comunque adeguata motivazione sulla sussistenza del fatto, la sua illiceità e la colpevolezza dell'imputato; la mancata motivazione determina annullamento.
- Anche quando una pronuncia di proscioglimento riguarda reati puniti con sola pena pecuniaria e risulta inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., un'impugnazione erroneamente qualificata può essere riqualificata e ammessa come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità ha effetti simili all'accertamento tipico di una condanna rispetto ai giudizi civili di restituzione e risarcimento; pertanto il giudice, ove pronunci tale proscioglimento, deve anche valutare le domande civili secondo i principi indicati dalla Corte costituzionale.
- L'interesse dell'imputato a impugnare un proscioglimento per particolare tenuità può sussistere, ad esempio, per la rimozione del pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario giudiziale.
- In presenza di carenze di motivazione sulla sussistenza del fatto o sulla valutazione delle prove, la Corte di Cassazione annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altro giudice dello stesso ufficio
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