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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28608/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione e, verificata l'accettazione da parte della controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha affermato che la declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

Dal testo emerge soltanto che nel giudizio di legittimità la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e che la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente. Non sono indicati i fatti sostanziali originari della controversia, né i motivi dedotti nel ricorso, né le questioni decise nel merito nei gradi di merito precedenti. La vicenda processuale rilevante è quindi esclusivamente quella della rinuncia al ricorso in Cassazione e della sua accettazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, è idonea a determinare la chiusura del giudizio di legittimità quando intervenga l'accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    L'intervenuta rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di cassazione; il giudice ne prende atto con declaratoria di estinzione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata dalla controricorrente non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di estinzione del giudizio esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude, in mancanza di diversa statuizione, la regolazione delle spese processuali.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità impedisce l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla disciplina di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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