Cassazione Civile, Ordinanza n. 14935/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Dalla parte ricorrente era stata dedotta, nel contesto del lavoro pubblico scolastico, l’illegittimità del sistema di reclutamento e della mancata stabilizzazione automatica in relazione alla disciplina interna e al diritto dell’Unione europea. La sentenza richiama l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-494/17, Rossato, secondo cui nel settore scolastico la stabilizzazione ottenuta mediante il previgente sistema di reclutamento, riconosciuto equivalente ed effettivo, costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Le ricorrenti invocavano anche profili di legittimità costituzionale, in particolare sotto il profilo dell’art. 117 Cost. e della disparità di trattamento rispetto al lavoro privato, nel quale alla conversione del rapporto si associa un risarcimento ex art. 32 L. n. 183/2010.
La decisione
La Corte ha ritenuto condivisibili i precedenti richiamati che avevano già affrontato compiutamente le questioni, anche alla luce della sentenza Rossato della Corte di giustizia UE, e ha escluso i dubbi di legittimità costituzionale prospettati. Ha inoltre affermato che non sussiste violazione dell’art. 3 Cost. per la diversità tra rapporto privato e rapporto pubblico, poiché si tratta di fenomeni giuridici non omogenei. Il ricorso è stato quindi rigettato; le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte utilizza il rinvio ai precedenti conformi e alla loro motivazione ampia per evitare una reiterazione della disamina delle questioni già trattate.
art. 117 Cost.
non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost.
La disciplina interna del settore scolastico è ritenuta compatibile con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.
art. 3 Cost.
quanto alla disparità di trattamento ... per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone
La diversa regolazione tra rapporto di lavoro privato e rapporto di lavoro pubblico è giustificata dalla non omogeneità delle situazioni confrontate.
art. 32 legge n. 183/2010
nel rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010)
È richiamato come disciplina del rapporto privato, posta a raffronto con il diverso regime del lavoro pubblico, senza estenderne automaticamente gli effetti al settore pubblico.
art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti.
Massime di principio
- Nel settore scolastico pubblico, la stabilizzazione ottenuta attraverso il previgente sistema di reclutamento può costituire misura idonea a sanzionare l’abuso del contratto a termine e a rimuoverne le conseguenze, se il sistema è riconosciuto equivalente ed effettivo.
- La compatibilità della disciplina interna con il diritto dell’Unione europea esclude, di regola, un contrasto con l’art. 117 Cost. quando la misura nazionale sia idonea a realizzare la tutela richiesta dal diritto UE.
- La diversità tra rapporto di lavoro privato e rapporto di lavoro pubblico può giustificare un trattamento differenziato quanto agli effetti della successione di contratti a termine, senza che ciò integri automaticamente violazione dell’art. 3 Cost.
- Il rinvio a precedenti conformi, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, consente di confermare il rigetto del ricorso quando le questioni siano già state compiutamente esaminate in sede nomofilattica.
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