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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento del Dirigente del Comune di Gaeta –prot. n. 48654 del 20.09.2024 recante il diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004, prodotta dal ricorrente in data 19.07.2024 ed acquisita al prot. n. 37497 avente ad oggetto la realizzazione di “vasca ludica pertinenziale” alle opere di riqualificazione e sistemazione dell’area appartenente all’immobile residenziale sito nel Comune di Gaeta in via Lungomare Caboto n. 50 (località Arcella); - del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Rieti e Latina prot.n.9491-P del 04.07.2019; - di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge 241/1990, prot. n. 43590 del 26.08.2024.

Giustizia amministrativa202400762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una vasca ludica pertinenziale, unitamente al parere della Soprintendenza e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alla realizzazione di una vasca ludica nel terreno pertinenziale di un immobile residenziale sito in area sottoposta a vincolo archeologico e classificata dal PTPR Lazio come Paesaggio Naturale. In primo luogo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 e della normativa regionale, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e dei presupposti, sostenendo che il Comune non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990. In secondo luogo ha dedotto violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, della normativa regionale e della l. 241/1990, oltre a difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che l'intervento costituisse il completamento di opere già autorizzate, che gli accertamenti archeologici non avessero rilevato preesistenze e che la vasca, quale pertinenza dell'abitazione, non fosse qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001. Il diniego era fondato sull'art. 22 del PTPR Lazio e sulla tabella B allegata, punto 3.2, che esclude le costruzioni fuori terra o interrate qualificate come nuove costruzioni; il Comune aveva ritenuto l'opera non consentita in quanto manufatto interrato di dimensioni non trascurabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego e gli atti impugnati, ritenendo decisivo il motivo relativo alla qualificazione della vasca come pertinenza urbanistica. L'art. 22 del PTPR Lazio, tabella B, punto 3.2, vieta i manufatti fuori terra o interrati solo quando siano qualificabili come nuove costruzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001. Tale disposizione esclude dalla nozione di nuova costruzione gli interventi pertinenziali non espressamente qualificati come tali dagli strumenti urbanistici e quelli con aumento volumetrico inferiore al 20% del volume dell'edificio principale. Nel caso concreto il diniego non contestava il superamento del limite volumetrico e non risultava che lo strumento urbanistico qualificasse la vasca come nuova costruzione. Il Collegio ha quindi verificato la natura pertinenziale dell'opera, valorizzando la relazione comunale, che la descriveva come vasca ludica di pertinenza, funzionale al miglioramento e alla fruibilità dello spazio esterno dell'abitazione. La vasca è stata ritenuta strettamente funzionale all'edificio principale, integrata con esso e priva di autonoma utilità economico-funzionale. Per valutare le dimensioni rilevanti delle piscine, il TAR ha adottato il criterio della massima lunghezza percorribile in linea retta, misurata sulla diagonale maggiore o sul diametro massimo, anziché quello della sola superficie. Il parametro indicato è quello di una diagonale o di un diametro non superiore a 12 metri, soglia oltre la quale può ravvisarsi un'attitudine natatoria anche amatoriale incompatibile con una mera funzione pertinenziale. La vasca, avente dimensioni di 4,20 per 9,50 metri, presenta una diagonale di circa 10,39 metri e, risultando destinata esclusivamente a finalità ludiche, non è stata considerata nuova costruzione vietata dal PTPR. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate tra il ricorrente e il Comune; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della Soprintendenza non costituita.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l'autorizzazione paesaggistica richiesta per l'intervento; il diniego comunale è stato annullato perché fondato su un'erronea qualificazione dell'opera come nuova costruzione vietata.

  • art. 22 PTPR Regione Lazio

    La tutela è volta alla conservazione dei beni anche mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia, nonché alla loro valorizzazione nei limiti indicati nelle specifiche modalità di tutela.

    La disciplina dell'area classificata come Paesaggio Naturale vieta, secondo la tabella B, punto 3.2, i manufatti fuori terra o interrati solo se qualificabili come nuove costruzioni.

  • punto 3.2 della tabella B allegata all'art. 22 PTPR Regione Lazio

    Esclude la costruzione di manufatti fuori terra o interrati classificati come nuove costruzioni; non impedisce invece la realizzazione di un'opera pertinenziale non qualificata come nuova costruzione dallo strumento urbanistico.

  • art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001

    La nozione di nuova costruzione non comprende gli interventi pertinenziali non espressamente qualificati come tali dagli strumenti urbanistici e quelli con aumento volumetrico inferiore al 20% del volume dell'edificio principale.

  • art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina degli interventi pertinenziali e concorre a escludere la vasca ludica dalla nozione di nuova costruzione.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per il difetto di motivazione; il motivo è stato assorbito in ragione dell'accoglimento della censura decisiva sulla qualificazione urbanistica dell'opera.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi; il precedente giudizio aveva accertato la violazione dell'obbligo di comunicazione, mentre nel presente giudizio la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione di una disciplina paesaggistica che vieti i manufatti fuori terra o interrati qualificabili come nuove costruzioni, occorre verificare previamente se l'opera rientri nella nozione di nuova costruzione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001.
  • Un'opera pertinenziale può essere esclusa dalla nozione di nuova costruzione quando sia strettamente funzionale all'edificio principale, ne costituisca accessorio o elemento di maggiore comodità, sia integrata con esso e non presenti autonomia edilizia o economico-funzionale, purché non sia espressamente qualificata come nuova costruzione dallo strumento urbanistico e ricorrano gli ulteriori presupposti normativi.
  • La qualificazione di una piscina o vasca ludica come pertinenza urbanistica deve essere compiuta in concreto, considerando funzione, integrazione con l'edificio principale, autonomia dell'opera e dimensioni; non è sufficiente un'astratta qualificazione dell'intervento.
  • Per valutare l'attitudine natatoria e la rilevanza dimensionale di una piscina ai fini della distinzione tra pertinenza e nuova costruzione, è più appropriato considerare la massima lunghezza percorribile in linea retta, individuata sulla diagonale maggiore o sul diametro massimo, anziché la sola superficie dello specchio d'acqua.
  • Una piscina o vasca ludica con diagonale o diametro massimo non superiore a 12 metri, destinata esclusivamente a finalità di ristoro o gioco e priva di autonoma utilità economico-funzionale, può essere qualificata come pertinenza urbanistica, salvo diversa qualificazione espressa dello strumento urbanistico o la presenza di ulteriori elementi ostativi.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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