Sentenza del 18/02/2016 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF - Redditometro - Legittimità valutazione abitazione principale e autovettura quali indici di capacità contributiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento sintetico per gli anni 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/1973, rilevando uno scostamento superiore al 25% tra il reddito dichiarato e quello presunto sulla base della disponibilità di un'abitazione principale acquistata per circa 840.000 euro, finanziata anche mediante un mutuo di 299.000 euro, di una Mercedes Classe B 200 e di incrementi patrimoniali non integralmente giustificati. Il contribuente ha contestato la legittimità del redditometro, l'utilizzo della casa e dell'autovettura come indici di capacità contributiva, il difetto di motivazione, la mancata considerazione di redditi esenti e disinvestimenti e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento sintetico. Casa e autovettura sono state considerate beni indice di capacità contributiva, valutabili sia per la spesa di acquisto sia per i costi di gestione. L'Ufficio aveva considerato parte delle disponibilità derivanti da disinvestimenti, cedole e bonifici familiari, ma il contribuente non ha fornito una prova contraria completa e documentata circa l'origine delle somme e la giustificazione dell'intero maggior reddito. Il Collegio ha tuttavia compensato le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38 DPR 600/1973
Il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito dichiarato; il contribuente può dimostrare che il maggior reddito deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
La norma consente all'Amministrazione di ricostruire sinteticamente il reddito mediante elementi indicativi di capacità contributiva. Nel caso esaminato, lo scostamento superiore al 25% e riferito ai periodi richiesti ha legittimato l'accertamento, mentre gravava sul contribuente l'onere di fornire una prova documentale contraria.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
I decreti individuano beni e spese rilevanti ai fini del redditometro, tra cui abitazioni e autovetture. Il Collegio ha ritenuto legittimo il loro utilizzo come indici di capacità contributiva, anche se devono essere valutati in concreto considerando consistenza, valore, modalità di acquisto e costi di gestione.
Art. 23 Costituzione
La censura relativa alla riserva di legge è stata respinta: l'utilizzo dei parametri regolamentari previsti dai decreti ministeriali è stato ritenuto compatibile con la disciplina primaria dell'art. 38 del DPR 600/1973.
Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
La procedura di reclamo e mediazione è stata svolta, ma la proposta dell'Ufficio di ridurre le sanzioni al 40% non è stata accettata dal contribuente.
Art. 5 D.Lgs. 472/1997
La contestazione sull'assenza di dolo o colpa non è stata accolta; la decisione ha mantenuto la pretesa impositiva e sanzionatoria, senza riconoscere l'assenza di responsabilità del contribuente.
Cassazione n. 21362/2015
Nella verifica della capacità contributiva possono essere considerati anche i redditi e le disponibilità degli altri componenti del nucleo familiare, se idonei a giustificare le spese sostenute dal contribuente. Tale profilo, pur non adeguatamente approfondito dall'Ufficio, non è stato concretamente provato dal contribuente.
Massime di principio
- Nel redditometro la disponibilità di un'abitazione di elevato valore e di un'autovettura può costituire un indice di capacità contributiva, anche se si tratta di beni di uso comune; la loro rilevanza va valutata in concreto in base a valore, dimensioni, modalità di acquisto e costi di gestione.
- Il superamento della soglia prevista dall'art. 38 del DPR 600/1973 non rende automaticamente definitiva la pretesa, ma trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare con documenti puntuali l'origine delle somme utilizzate, inclusi risparmi pregressi, disinvestimenti, donazioni, eredità, redditi esenti e finanziamenti familiari.
- La prova contraria deve collegare specificamente le disponibilità finanziarie alle spese o agli investimenti contestati; la mera indicazione di movimenti bancari, cedole o disinvestimenti non integralmente riferiti alle singole spese può non essere sufficiente.
- L'Amministrazione deve considerare il contraddittorio e gli elementi giustificativi forniti dal contribuente, compresa la situazione economica complessiva del nucleo familiare. Tuttavia, il contribuente deve allegare e provare concretamente il contributo economico di coniuge o familiari.
- Gli elementi patrimoniali possono rilevare sia per l'esborso sostenuto al momento dell'acquisto, sia per i costi di mantenimento negli anni successivi; pertanto, la disponibilità del bene può produrre effetti redditometrici anche oltre l'anno di acquisto.
- La contestazione astratta della legittimità dei decreti ministeriali o del fatto che casa e automobile siano beni primari è generalmente insufficiente: è più efficace dimostrare documentalmente l'effettiva provenienza delle risorse e l'assenza di una maggiore capacità reddituale.
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