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Sentenza

Sentenza n. 10646/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del provvedimento m. pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0048588. 03-12-2024, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, recante la comunicazione di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato, e per l’effetto: a) per il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo estero b) per l’annullamento di ogni altro atto, non conosciuto, antecedente, presupposto, conseguente o comunque ad esso connesso;

Giustizia amministrativa202413516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento, presentata ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, di un attestato rilasciato da un’università spagnola. Il Ministero aveva ritenuto che si trattasse di un titolo proprio universitario, non ufficiale nell’ordinamento spagnolo, non abilitante e non idoneo a consentire l’insegnamento di sostegno in Spagna; aveva inoltre rilevato differenze quantitative e qualitative tra il percorso seguito in Spagna e quello previsto in Italia dal d.m. 30 settembre 2011, reputando incolmabili tali differenze e paventando una disparità di trattamento rispetto ai cittadini formati in Italia. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina europea e nazionale sul riconoscimento dei titoli esteri, violazione della direttiva 2005/36/CE, eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione di precedenti giudicati del Consiglio di Stato. In particolare, ha contestato che la natura non ufficiale o non abilitante del titolo, l’assenza di un’attestazione dell’autorità spagnola e la non perfetta identità dei percorsi formativi potessero giustificare il rigetto senza una valutazione concreta delle competenze complessivamente acquisite e senza considerare misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Il Collegio ha ritenuto che la distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio universitario, così come la natura non abilitante del titolo, non potesse costituire una ragione automaticamente ostativa al riconoscimento. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto, con istruttoria adeguata e motivazione analitica, l’insieme dei diplomi, degli attestati, dell’esperienza e delle competenze acquisite dalla richiedente, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Il giudice ha rilevato che il provvedimento si fondava su rilievi prevalentemente formali e generali: il richiamo alla diversa disciplina italiana, alla distinzione tra sostegno educativo e sostegno didattico e alle modalità online o blended del corso spagnolo non dimostrava l’assenza di competenze utili né l’impossibilità di colmare le eventuali lacune. Il Ministero non aveva adeguatamente considerato gli elementi formativi prodotti, tra cui un tirocinio di 300 ore e insegnamenti sovrapponibili a quelli del percorso italiano, né aveva spiegato perché non fosse possibile ricorrere a misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. L’assenza dell’attestazione dell’autorità spagnola sulla possibilità di esercitare la professione non esonerava l’Amministrazione dall’obbligo di valutare concretamente le competenze professionali alla luce dei principi europei sulla libera circolazione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d’origine

    La disciplina riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione regolamentata.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante

    Il riconoscimento deve favorire l’accesso alla stessa professione, senza che la disciplina europea possa essere utilizzata per rendere più difficile il riconoscimento in situazioni non automaticamente contemplate.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento

    L’assenza della documentazione tipica non consente di respingere automaticamente la domanda, imponendo comunque la verifica concreta del livello di competenza professionale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    disponendo, se del caso, le misure compensative

    Quando il confronto evidenzia lacune o differenze formative, l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    garantiscono rispettivamente la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento

    I principi di libera circolazione e stabilimento impongono alle autorità dello Stato ospitante di valutare le competenze professionali acquisite, anche quando la situazione non rientri pienamente nei meccanismi tipici della direttiva.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    analogamente anche art. 1 D.lgs. 206/2007; analogamente anche art. 3 D.lgs. 206/2007

    La disciplina nazionale recepisce i principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sull’accesso alla professione alle condizioni previste per i cittadini italiani.

  • d.m. 30 settembre 2011

    per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

    Il percorso formativo nazionale costituisce il parametro di confronto, ma le differenze rispetto alla formazione estera devono essere valutate concretamente e possono essere colmate mediante misure compensative.

  • L. 517/1977

    l’attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati

    La funzione dell’insegnante di sostegno richiede competenze didattiche e psicopedagogiche, da valutare in concreto nel raffronto con la formazione estera.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in un altro Stato membro, la natura non ufficiale o non abilitante del titolo secondo l’ordinamento dello Stato d’origine non costituisce, di per sé, una ragione automatica di rigetto: l’autorità dello Stato ospitante deve valutare concretamente il percorso formativo e le competenze complessivamente acquisite.
  • L’assenza dell’attestazione dell’autorità dello Stato d’origine sulla possibilità di esercitare ivi la professione non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di esaminare le competenze professionali effettivamente acquisite, quando ciò sia imposto dai principi di libera circolazione dei lavoratori e di stabilimento.
  • Il riconoscimento delle qualifiche professionali non presuppone l’identità dei percorsi formativi tra Stato d’origine e Stato ospitante; è sufficiente una corrispondenza totale o parziale delle competenze, da accertare mediante un confronto concreto tra diplomi, attestati, esperienza professionale e requisiti nazionali.
  • Un diniego fondato soltanto su differenze formali tra i percorsi formativi, sulla diversa denominazione del corso o sull’utilizzo di modalità didattiche online o blended è illegittimo se non dimostra, con istruttoria e motivazione analitiche, l’assenza delle competenze richieste per l’accesso alla professione.
  • Quando il confronto tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante evidenzia lacune o differenze, l’Amministrazione deve valutare specificamente la possibilità di imporre misure compensative proporzionate, anche consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio; la loro mancata considerazione rende insufficiente la motivazione del diniego.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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