Cassazione Penale, Sentenza n. 36018/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del decreto del Questore che imponeva, tra l'altro, l'obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato nelle giornate delle partite della A.S. Roma per la durata di cinque anni. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto di difesa perché la convalida è stata pronunciata il 29.11.2022, prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore (notificato il 28.11.2022 alle ore 10.45), impedendo così il pieno esercizio del contraddittorio cartolare e senza tener conto della memoria difensiva; 2) mancata motivazione rispetto alle doglianze sulla sussistenza dei presupposti e sulla proporzionalità della misura; 3) questione di incostituzionalità dell'art. 6 L. 401/1989, quinto comma, per la durata minima quinquennale nei confronti di soggetti già destinatari di DASPO (presunto contrasto con artt. 3, 13 e 117 Cost.); 4) questione di incostituzionalità dell'art. 6, terzo comma, L. 401/1989 per la mancata previsione della partecipazione del difensore all'udienza di convalida (presunto contrasto con artt. 13 e 24 Cost.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per il vizio rilevato con il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore è di natura dilatoria e serve a garantire il diritto di difesa mediante il 'contraddittorio cartolare'; la convalida pronunciata prima del decorso di tale termine è viziata per violazione di legge e determina nullità. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 9.11.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Le questioni di incostituzionalità proposte sono state assorbite e pertanto non decise. La sentenza richiama la distinzione tra l'obbligo di presentazione (misura di limitazione della libertà personale la cui convalida è di competenza giudiziaria) e le misure interdittive previste dal comma 1 dell'art. 6 L. 401/1989, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
art. 6, legge 27 dicembre 1989, n. 401
La Corte distingue le fattispecie previste dall'art. 6: il comma 1 configura una misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre l'obbligo di presentazione costituisce una limitazione della libertà personale la cui convalida giudiziale deve rispettare le garanzie procedurali (tra cui il termine dilatorio di 48 ore)
artt. 3, 13, 24 e 117 Cost.
Questi articoli sono stati richiamati dal ricorrente in relazione a profili di presunta incostituzionalità dell'art. 6 L.401/1989; la Corte non ha pronunciato sulle questioni di costituzionalità perché ha deciso il ricorso per vizio procedurale assorbente
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 6440/2016 Michelotto; Sez. 3, n. 20366/2020 Pedretti; Sez. 3, n. 5621/2016)
Orientamenti consolidati affermano che il termine di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore è funzionale al diritto di difesa e che la convalida pronunciata prima del suo decorso viola il diritto alla difesa e determina nullità dell'atto di convalida
Massime di principio
- Il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del Questore è di natura dilatoria: serve a garantire il contraddittorio cartolare e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Una convalida pronunciata prima del suo decorso è illegittima e causa nullità.
- Quando la misura imposta riguarda la libertà personale (es. obbligo di presentazione presso autorità), la convalida giudiziaria deve rispettare le garanzie procedurali; il rispetto dei termini per la presentazione di memorie è essenziale.
- Se sussiste un vizio procedurale assorbente (es. violazione del termine per il contraddittorio), le questioni sostanziali o costituzionali sollevate possono essere dichiarate assorbite e non esaminate.
- Le misure interdittive diverse dall'obbligo di presentazione (previste dall'art. 6 comma 1 L. 401/1989) sono di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; il giudice interviene invece per la convalida di misure che incidono sulla libertà personale.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe segnalare tempestivamente la violazione del termine di 48 ore e depositare memorie entro il termine legale; la mancata osservanza da parte del giudice può essere motivo di impugnazione e, se provata, condurrà all'annullamento del provvedimento impugnato.
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