Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società aveva presentato nel 2019 una domanda di concordato preventivo prenotativo di tipo liquidatorio, con proposta che prevedeva il pagamento dei chirografari al 20% grazie alla liquidazione di patrimoni di società controllate e a finanza esterna della controllante. Il commissario giudiziale aveva espresso giudizio negativo sulla fattibilità, contestando soprattutto i costi di smaltimento di rifiuti presenti nel sito e, successivamente, il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e il fallimento. In appello la società aveva censurato la valutazione di non fattibilità economica e, dopo un primo ricorso per cassazione accolto, il giudizio era stato riassunto davanti alla Corte d’appello, che però aveva nuovamente rigettato il reclamo, questa volta valorizzando anche l’omessa considerazione dei rischi derivanti da un procedimento penale pendente, di sanzioni amministrative, di sequestri e dell’indisponibilità di beni inseriti nella finanza esterna. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata concessione di un termine per replica alle difese e documenti depositati dal fallimento nel giudizio di rinvio; 2) violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 394 c.p.c., dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che in rinvio non si potessero introdurre nuovi fatti, nuove difese e nuovi documenti e che si fosse formato un giudicato implicito sulla precedente cassazione; 3) violazione dell’art. 160, ultimo comma, l.f., deducendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente sostituito una propria valutazione di merito a quella riservata ai creditori sulla fattibilità economica del piano e sulla sua attuabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel reclamo ex art. 18 l.f., trattato con udienza orale, non era dovuto un termine per memorie replicative, essendosi la parte potuta difendere nel contraddittorio dell’udienza; ha respinto il secondo motivo affermando che il giudizio di rinvio, pur essendo soggetto al principio di intangibilità del decisum rescindente, resta la prosecuzione del giudizio originario e, nel rito fallimentare, mantiene l’effetto devolutivo pieno e la specialità dell’art. 18 l.f., con possibilità di esame di fatti nuovi e di acquisizione documentale nei limiti propri del procedimento; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la Corte territoriale, nel riesame consentito, aveva svolto un accertamento di fatto sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato, rilevando prima facie la non fattibilità economica del piano e, soprattutto, la carenza informativa verso i creditori per omesso riferimento a fatti penalmente rilevanti e ai relativi riflessi patrimoniali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e vi è stata anche condanna al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 161, sesto comma, l.f.
ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f.
Norma usata per la domanda di concordato preventivo prenotativo, poi seguita dal deposito di proposta, piano e documentazione.
art. 172 l.f.
relazione ex art. 172 l.f.
Disciplina la relazione del commissario giudiziale, utilizzata nel procedimento per esprimere il giudizio di non fattibilità del piano.
art. 160, ultimo comma, l.f.
soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari
Costituisce un ulteriore requisito di validità della proposta di concordato liquidatorio, sindacabile già in sede di ammissione e rilevabile anche prima facie sotto il profilo della fattibilità economica.
art. 18 l.f.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento segue un rito camerale con udienza orale, in cui le parti possono illustrare e replicare alle difese avverse; nel giudizio di rinvio conserva la propria specialità e il suo effetto devolutivo pieno.
art. 101 c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c.
Richiamato come parametro del diritto al contraddittorio, ma escluso nel caso concreto perché la parte ha potuto difendersi in udienza.
art. 111, secondo comma, Cost.
violazione dell’art. 111, secondo comma, Costituzione
Invocato a tutela del contraddittorio e del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettato tale principio nel procedimento svolto oralmente.
art. 24, secondo comma, Cost.
violazione dell’art. 24, secondo comma, Costituzione
Invocato per lamentare la compressione del diritto di difesa, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle premesse logiche della decisione rescindente.
art. 394, terzo comma, c.p.c.
violazione dell’art. 394, terzo comma, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non possono formularsi nuove conclusioni e richieste di prove, salvo i limiti derivanti dalla natura del rito e dal contenuto della cassazione con rinvio.
art. 329 c.p.c.
violazione dell’art. 329 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la Corte ha escluso che ciò precludesse il riesame consentito nel giudizio di rinvio fallimentare.
art. 2909 c.c.
violazione dell’art. 2909 c.c.
Invocato in relazione al giudicato, ma la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato ostativo sul complessivo riesame nel rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel reclamo fallimentare, anche in sede di rinvio, il procedimento conserva la struttura camerale e il pieno effetto devolutivo del giudizio, sicché il giudice può riesaminare i presupposti di ammissibilità del concordato secondo le regole speciali dell’art. 18 l.f., senza applicare rigidamente i limiti ordinari delle impugnazioni civili.
- Il giudizio di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, ma, quando si inserisce in un rito speciale come il reclamo fallimentare, resta possibile l’esame di fatti nuovi e l’acquisizione documentale nei limiti propri di quel rito.
- Nel concordato preventivo liquidatorio, il requisito del pagamento minimo dei chirografari costituisce un ulteriore requisito di validità della proposta e il giudice può verificarne, in sede di ammissione, la manifesta inattitudine o la non fattibilità economica prima facie.
- La valutazione di fattibilità del piano può considerare non solo i dati contabili ma anche i dati extracontabili e gli eventi esterni che incidono sulla concreta realizzabilità della proposta, compresi procedimenti penali, sequestri, sanzioni e indisponibilità dei beni utilizzati per la finanza esterna.
- La proposta di concordato deve fornire ai creditori informazioni complete e non fuorvianti, tali da consentire una consapevole valutazione della convenienza economica e del rischio della soluzione proposta; l’omissione di fatti rilevanti può incidere sulla validità della proposta stessa.
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