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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06386/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasceva dallo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti da due genitori, con contestuale domanda di accertamento e attuazione di una scrittura privata con cui i tre fratelli avrebbero regolato anche la divisione di una società di fatto a conduzione familiare. I convenuti avevano a loro volta proposto domanda riconvenzionale di simulazione di una compravendita immobiliare del 2002, sostenendo che in realtà celasse una donazione della madre alla figlia, nonché domanda di collazione e riduzione per altre attribuzioni patrimoniali e per somme di denaro e titoli collegati al de cuius. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della coerede e del coniuge, confermando l'accertamento della simulazione della vendita, l'irrilevanza del motivo di difetto di beneficio d'inventario ex art. 564 c.c., l'esclusione della qualificazione del lascito testamentario come donazione modale, l'attendibilità delle prove testimoniali e la regolazione delle spese. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione delle regole sulla prova della simulazione e omesso esame di un documento bancario attestante il pagamento del prezzo; omesso esame sul valore del prezzo del bene; violazione dell'art. 564 c.c. per mancanza dell'accettazione con beneficio d'inventario; errata interpretazione del testamento e della pretesa donazione modale con conseguenze sulla collazione e riduzione; violazione dell'art. 246 c.p.c. per l'uso di testimonianze rese da parenti; violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui contestava la possibilità per i legittimari di provare con presunzioni la simulazione della vendita dissimulante donazione, perché, quando l'azione di simulazione è proposta come strumentale alla riduzione per lesione di legittima, il legittimario agisce come terzo rispetto ai contraenti ai fini dell'art. 1417 c.c. Ha dichiarato inammissibili le censure sul negozio misto con donazione e sul documento bancario prodotto solo in appello. Ha ritenuto infondato il motivo sull'art. 564 c.c., osservando che la riduzione era stata proposta solo contro la coerede e non contro il coniuge chiamato in causa per ragioni estranee alla successione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'interpretazione del testamento e sulla donazione modale, richiamando anche il limite della doppia conforme e la natura di accertamento di fatto dell'interpretazione del testamento, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sull'art. 246 c.p.c. perché i ricorrenti non avevano dimostrato di avere tempestivamente eccepito l'incapacità a testimoniare secondo i principi delle Sezioni Unite. Infine ha ritenuto inammissibile la censura sulle spese, perché la Corte territoriale aveva applicato il principio di soccombenza e non aveva disposto alcuna compensazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in tema di simulazione del contratto apparente e del rapporto dissimulato

  • art. 1417 c.c.

    il legittimario che agisce per simulazione di una vendita dissimulante donazione, quando lo fa in funzione della riduzione per lesione di legittima, è terzo rispetto ai contraenti e può provare la simulazione con ogni mezzo, comprese presunzioni

  • art. 345 c.p.c.

    è inammissibile in appello la produzione di un documento bancario allegato per la prima volta nel grado di impugnazione

  • art. 564 c.c.

    la condizione di proponibilità dell'azione di riduzione non opera quando la domanda non è rivolta contro il terzo estraneo alla successione, ma solo contro il coerede; il coniuge chiamato in causa per altra ragione resta estraneo alla domanda successoria

  • art. 1362 c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici della volontà testamentaria, la cui violazione può essere dedotta in cassazione

  • art. 246 c.p.c.

    l'incapacità a testimoniare deve essere eccepita tempestivamente secondo la scansione processuale indicata dalle Sezioni Unite, altrimenti la nullità si sana o si intende rinunciata

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità della testimonianza per incapacità del teste va eccepita subito dopo l'assunzione o nella prima udienza successiva se il difensore era assente

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza quando il giudice non disponga diversamente

  • art. 92 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente perché nella sentenza impugnata non vi è stata compensazione delle spese

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se le due decisioni sono fondate sulle stesse ragioni di fatto

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai vizi deducibili in cassazione; non è consentito prospettare censure non sussunte correttamente nei relativi numeri

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il legittimario che agisca per far dichiarare simulata una vendita del de cuius, assumendo che essa nasconda una donazione lesiva della quota di riserva, è considerato terzo rispetto ai contraenti e può dimostrare la simulazione con presunzioni e prova testimoniale non soggette ai limiti dell'art. 1417 c.c.
  • La condizione di cui all'art. 564 c.c. non impedisce l'azione di riduzione quando la domanda sia proposta solo contro un coerede e il terzo chiamato in causa resti estraneo alla domanda successoria; conta la reale estensione soggettiva della domanda e non la mera partecipazione al giudizio.
  • L'interpretazione del testamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi logici/motivazionali nei limiti consentiti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le due decisioni di merito siano fondate su ragioni di fatto diverse.
  • L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve essere proposta tempestivamente e riproposta in modo puntuale nelle successive fasi processuali; in difetto, la nullità della prova si sana o si considera rinunciata.
  • Non è censurabile in cassazione una statuizione sulle spese che si limiti ad applicare il principio di soccombenza; la doglianza è infondata se nella decisione non vi è stata alcuna compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDivisione ereditariaImputazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiSimulazioneOnere della provaNullitàGiudicato

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