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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34730/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava l'applicazione dell'art.101 L.F. e la qualificazione della domanda di ammissione come ultratardiva. In particolare si contestava: (i) l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art.101 ai crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento; (ii) la corretta determinazione del termine di decorrenza per valutare l'ultratardività; (iii) la mancata motivazione sul punto; (iv) l'erronea interpretazione sull'imputabilità del ritardo. Il tribunale aveva fatto decorrere il termine dalla data di instaurazione del giudizio di sfratto, ritenendo ultratardiva la domanda della creditrice.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione. Ha affermato il seguente principio: per i crediti per canoni di locazione e/o indennità maturati dopo la dichiarazione di fallimento il termine decadenziale di un anno decorre dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo, ossia dal momento della definitiva quantificazione del credito (ad es. la data di riconsegna dell'immobile), e non automaticamente dalla dichiarazione di fallimento o dalla promozione di un separato giudizio. Nel caso concreto la domanda di Oldolon era stata presentata entro pochi mesi dalla riconsegna, quindi tempestiva. La Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità dal tribunale di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 101 L.F. (legge fallimentare)

    La Corte precisa che i termini decadenziali previsti dal primo e quarto comma non si applicano tout court ai crediti sorti nel corso della procedura; tuttavia tali domande non sono proponibili sine die e incontrano il termine di un anno dalla data in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo (definitiva quantificazione del credito).

  • art. 96 L.F.

    Richiamata la disposizione che prevede l'ammissione con riserva di crediti gia' accertati con sentenza non passata in giudicato (2° comma, n.3), per sottolineare che, in assenza di tale ipotesi, il tribunale fallimentare non può decidere sull'ammissione senza l'esito del separato processo che accerta l'an della pretesa.

  • art. 3 Cost.

    Riferimento ai principi costituzionali di parità di trattamento utilizzati per armonizzare il sistema di insinuazione e giustificare un termine ragionevole per l'ammissione dei crediti sorti in corso di procedura.

  • art. 24 Cost.

    Riferimento al diritto di azione come parametro di bilanciamento nel definire il termine entro cui il creditore deve insinuare il credito.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma processuale richiamata in relazione alle censure di violazione di legge e omessa motivazione sollevate dalla ricorrente.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Cass. 18544/2019; 28799/2019; 3872/2020; 12735/2021; 20310/2018)

    La Corte si allinea a questo recente indirizzo secondo cui l'insinuazione dei crediti sorti durante la procedura non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art.101 nei commi richiamati, ma è vincolata a un termine annuale decorrente dal momento in cui le condizioni di partecipazione al passivo si concretano (definitiva quantificazione del credito).

Massime di principio

  • I crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento non devono essere necessariamente insinuati frazionatamente man mano che maturano; il creditore può aspettare la definitiva quantificazione del credito e presentare un'unica domanda.
  • Il termine decadenziale di un anno per l'ammissione al passivo dei crediti nati in corso di procedura decorre dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo (es. riconsegna dell'immobile che consente la definitiva quantificazione dei canoni), non automaticamente dalla dichiarazione di fallimento né dalla mera pendenzadel separato giudizio.
  • Se l'esistenza o l'ammontare del credito dipende dall'esito di un giudizio separato, il termine per l'insinuazione decorre dal momento in cui tale incertezza viene rimossa (sentenza passata in giudicato o fatto che consente la definitiva quantificazione).
  • Il creditore deve però agire entro il termine di un anno dall'evento che rende il credito certo; trascorso tale termine la domanda può essere dichiarata ultratardiva.
  • Il tribunale fallimentare non può decidere sull'ammissione in presenza di questioni sull'an del credito che siano devolute a giudice diverso, salvo i casi di ammissione con riserva previsti dall'art.96 L.F.
  • In caso di controversia sul termine di decorrenza o sull'imputabilità del ritardo, la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare una soluzione che salvaguardi la certezza della quantificazione del credito e il principio di parità di trattamento tra creditori.

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