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Sentenza

Sentenza n. 1407/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 384/2025, del 19/3/2025 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 384/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 3.031,66, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudicato si è formato il 27 aprile 2025; la sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 27 marzo 2025 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 29 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro mediante il pagamento delle somme riconosciute, degli accessori e degli ulteriori importi dovuti, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il dirigente dell'Ufficio dell'ambito territoriale di Caltanissetta appartenente all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, da attivare su istanza del ricorrente in caso di persistente inadempimento; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione fino all'adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato e di fissare, anche d'ufficio, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Subordina la proponibilità di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale

    È stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore in favore del commissario ad acta, dirigente pubblico, per l'attività di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di mancata esecuzione di una sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta individuato tra i dirigenti pubblici può essere incaricato dell'esecuzione del giudicato senza attribuzione di un compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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