Cassazione Penale, Sentenza n. 12389/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno per i reati contestati agli artt. 216 e 256 del d.lgs. n. 152/2006. La ricorrente ha dedotto principalmente un vizio di motivazione: la sentenza sarebbe apparente perché si sarebbe limitata a trascrivere le deposizioni dei testi d'accusa senza effettuare un vaglio critico della loro attendibilità e senza affrontare adeguatamente le dichiarazioni del teste indicato dalla difesa. Inoltre la ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la motivazione della sentenza di merito è risultata insufficiente in quanto si è limitata quasi esclusivamente alla trascrizione delle deposizioni testimoniali senza svolgere il necessario esame critico e senza illustrare i criteri di valutazione della prova e le ragioni per ritenere non attendibili le prove contrarie. Sulla base di ciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la Cassazione lo ha respinto in favore dell'annullamento.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 216
Articolo indicato quale capo di imputazione a carico della ricorrente; la Corte non svolgeva un'interpretazione sostanziale della norma nel provvedimento di annullamento, limitandosi a rilevare vizi di motivazione nella sentenza di merito
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Articolo indicato quale capo di imputazione a carico della ricorrente; non è stata fornita dalla Corte una specifica interpretazione della norma nel testo della sentenza di annullamento
cod. pen., art. 131-bis
Contestata dalla difesa la mancata applicazione; la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito sulla questione perché ha annullato la sentenza per vizio di motivazione, assorbendo le ulteriori censure
cod. proc. pen., art. 546, comma 1, lett. e)
'la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata', con 'l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie'
La Corte richiama il principio secondo cui la sentenza deve contenere non solo l'indicazione delle fonti di prova, ma la valutazione critica e argomentata degli elementi probatori e le ragioni per escludere o valutare negativamente le prove contrarie; la mancata osservanza integra vizio di motivazione
Massime di principio
- La sentenza di condanna non può limitarsi alla mera trascrizione delle deposizioni: il giudice deve compiere e motivare un vaglio critico delle testimonianze.
- Occorre indicare i criteri di valutazione della prova e spiegare perché si ritengono non attendibili le prove contrarie (art. 546 c.1 lett. e c.p.p.); la loro omissione configura vizio di motivazione.
- Il vizio di motivazione può determinare l'annullamento della sentenza di merito e il rinvio per nuovo giudizio, anche in diversa composizione.
- Se la Corte di legittimità accerta un vizio decisivo nella motivazione, le altre censure possono essere assorbite e non valutate nel merito.
- Quando si contesta la mancata applicazione di norme (es. art. 131-bis c.p.), è opportuno che il giudice di merito dia conto esplicito del ragionamento anche su tali punti, altrimenti la questione può rimanere assorbita da un annullamento per motivazione insufficiente.
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