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Sentenza

Sentenza n. 1239/2026 - Catania, Sezione 3

per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.

Giustizia amministrativa202500435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda dal 1° aprile 2019 dopo aver compiuto 56 anni di età e maturato 42 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli accessori. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il ricorrente ha dedotto l’applicabilità dell’istituto ai dipendenti della Polizia di Stato cessati a domanda e ha documentato atti interruttivi della prescrizione, tra cui una richiesta via PEC del 3 dicembre 2020, un ricorso gerarchico del 6 settembre 2023 e solleciti via PEC del 3 agosto e del 26 ottobre 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, ritenendo che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita sia l’ente previdenziale competente. Ha invece estromesso dal giudizio la Società cartolarizzazione crediti INPS S.p.A., non costituita e priva di legittimazione passiva. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione, rilevando che il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e che incombe sull’INPS, quale debitore che eccepisce la prescrizione, indicare e provare la data iniziale del decorso; in ogni caso, il ricorrente aveva documentato plurimi atti interruttivi. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, letto anche alla luce dell’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, nel senso che i sei scatti spettano, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la riviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che escludeva la cessazione a domanda; tale disciplina deve ritenersi abrogata. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece soltanto la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: costituisce un onere rilevante ai fini della decorrenza del collocamento a riposo, non una condizione per beneficiare dei sei scatti. L’INPS è stato quindi condannato a corrispondere quanto dovuto, oltre agli accessori, interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessa per età, inabilità o decesso e, alle condizioni previste dal comma 2, al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    La norma mantiene applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare la disciplina dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche ai fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare il regime dei sei scatti.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso

    La disposizione, come sostituita dall’art. 11 della l. n. 231/1990, limitava i sei scatti escludendo la cessazione a domanda; secondo il TAR, tale disciplina deve ritenersi abrogata per effetto dell’intervento del Codice dell’ordinamento militare e non è riviviscente nella formulazione originaria.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La disposizione concerne esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    senza cumulo con la rivalutazione monetaria

    Sulle somme dovute a titolo di rideterminazione dell’indennità spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato insieme all’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 per la corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita, i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano al personale della Polizia di Stato che cessi a domanda dopo aver compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, nonostante la cessazione non avvenga per raggiunti limiti di età.
  • L’abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la reviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata quando la disciplina sopravvenuta abbia regolato la stessa materia; pertanto, l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non fa rivivere la disciplina originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al diritto ai sei scatti, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sul diverso regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L’eccezione di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita deve essere specificamente allegata e provata dall’ente debitore, compresa l’indicazione della data di decorrenza del termine, che coincide con la conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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