Cassazione Civile, Ordinanza n. 17389/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito di euro 8.881,60 per prestazioni professionali rese a favore della debitrice dal deposito della domanda di concordato "in bianco" ex art. 161, comma 6, l.fall. fino alla scadenza del termine assegnato per depositare proposta, piano e documentazione. Il Giudice delegato aveva ammesso il credito ma senza prededuzione, ritenendo non prodotta la domanda ex art. 161 l.fall.; il Tribunale, decidendo sull’opposizione, aveva confermato l’esclusione della prededuzione sul presupposto che la procedura concordataria non si era aperta. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e degli artt. 35 e 41 l.fall., assumendo che il Tribunale avesse deciso oltre i limiti delle conclusioni congiunte delle parti e non avesse considerato l’autorizzazione del giudice delegato a transigere la controversia; (ii) violazione degli artt. 111 e 161 l.fall., sostenendo che il credito professionale dovesse essere prededucibile perché funzionale alla procedura e utile alla massa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione/extrapetizione perché il Tribunale, investito della questione della prededucibilità del credito professionale, si era limitato a decidere su tale punto senza alterare petitum o causa petendi, e la pretesa autorizzazione a transigere non aveva inciso, poiché la causa era stata definita con decisione di merito e non con conciliazione. Quanto al merito, la Corte ha chiarito che, nel caso concreto, la prededuzione non spettava: dopo il contrasto giurisprudenziale, il principio delle Sezioni Unite richiede, per riconoscere la prededucibilità del credito del professionista che assiste l’accesso al concordato, che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e che il debitore sia stato effettivamente ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.; nel caso in esame, invece, la procedura non era stata aperta, con conseguente assenza della discontinuità formale necessaria per traslare la prededuzione al fallimento successivo. È stato inoltre ritenuto troppo generico il riferimento a ulteriori attività di predisposizione dell’istanza di fallimento, perché non specificate né nel titolo né nel quantum e non risultanti come oggetto della domanda di merito. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva della curatela.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare una pretesa decisione difforme dalle conclusioni congiunte; la Corte non ravvisa alcuna violazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude che il Tribunale abbia deciso oltre i limiti della domanda
art. 35 l.fall.
richiamato dal ricorrente in relazione all’autorizzazione a transigere; la Corte reputa irrilevante il rilievo nel caso concreto
art. 41 l.fall.
richiamato dal ricorrente; non è accolto il profilo di censura
art. 111 l.fall.
la prededuzione è eccezione alla par condicio e richiede che il credito sia sorto in funzione della procedura; nel caso concreto la Corte nega la prededuzione per mancanza di apertura del concordato
art. 161 l.fall.
la domanda con riserva è il contesto delle prestazioni professionali dedotte
art. 161 l.fall.
la prededuzione legale non è estesa alle prestazioni professionali del caso esaminato, essendo richiamata come regime non applicabile
art. 163 l.fall.
l’effettiva ammissione al concordato è indicata come presupposto rilevante per la prededucibilità secondo le Sezioni Unite
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 360 c.p.c.
norma processuale evocata quale parametro dei motivi di ricorso
art. 2697 c.c.
non è espressamente citato nel testo della decisione
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri i fatti costitutivi della domanda o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non sussiste se il giudice decide sulla medesima questione giuridica devoluta al suo esame.
- La prededuzione del credito del professionista che assiste l’accesso al concordato preventivo richiede una prestazione funzionale alle finalità della procedura e, secondo l’approdo delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, l’effettiva ammissione del debitore alla procedura ex art. 163 l.fall.
- La mera presentazione di una domanda di concordato con riserva non basta, da sola, a fondare la prededuzione nel successivo fallimento se la procedura non è stata effettivamente aperta.
- Quando il concordato non si sviluppa in una procedura ammessa, viene meno la discontinuità formale tra concordato e fallimento che giustifica la traslazione della prededuzione nella procedura successiva.
- Un riferimento generico ad attività professionali ulteriori, non specificate né nel titolo né nel quantum e non risultanti dalla domanda introdotta nel merito, non è sufficiente per ottenere il riconoscimento del credito in prededuzione.
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