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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-715/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019. — Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. contro Finanzamt Cuxhaven. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell’applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale. — Causa C-715/18

Giurisprudenza europea62018CJ0715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che l’aliquota IVA ridotta prevista per i posti campeggio e per i posti roulotte possa essere applicata agli spazi di ormeggio per imbarcazioni. Ha valorizzato l’interpretazione restrittiva delle deroghe e la finalità sociale della disposizione, orientata all’alloggio, non alla sosta di imbarcazioni. Ha inoltre affermato che non vi è violazione della neutralità fiscale, perché i servizi non sono simili né in concorrenza.

IVA ridotta per l’affitto di posti per campeggio e posti per roulotte: esclusa l’applicazione alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni

La questione giuridica

Se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, consenta agli Stati membri di applicare l’aliquota IVA ridotta prevista per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte anche alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni; in via indiretta, se un’interpretazione restrittiva della norma sia compatibile con il principio di neutralità fiscale e di parità di trattamento.

Principio di diritto

L’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, deve essere interpretato restrittivamente: l’aliquota IVA ridotta prevista per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non si estende alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, perché tale servizio non rientra nella nozione di alloggio né è intrinsecamente connesso ad essa; inoltre, i due tipi di servizi non sono in concorrenza tra loro, sicché non è violato il principio di neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 96 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 98, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/112/CE
  • Allegato III, punto 12, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 2, lettere a) e b), direttiva 2006/112/CE
  • Umsatzsteuergesetz (UStG), articolo 4, punto 12, lettera a)
  • Umsatzsteuergesetz (UStG), articolo 12, paragrafo 2, punto 11
  • Articolo 3, paragrafo 1, Grundgesetz

IVA ridotta per posti campeggio e posti roulotte e locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni

La causa è un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA, relativo alla possibilità di applicare l’aliquota ridotta prevista dalla direttiva 2006/112/CE alla locazione di spazi di ormeggio in un porto turistico. La controversia oppone la Segler-Vereinigung Cuxhaven eV all’amministrazione tributaria di Cuxhaven.

Fatti e procedimento principale

L’associazione ricorrente gestisce circa 300 posti di ormeggio per imbarcazioni; negli anni controversi una parte era stabilmente assegnata ai soci e un’altra era utilizzata dagli ospiti. Per i corrispettivi percepiti dalla messa a disposizione degli spazi di ormeggio agli ospiti, l’associazione aveva applicato l’aliquota IVA ridotta. A seguito di verifica, l’amministrazione tributaria ha invece applicato l’aliquota ordinaria.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la messa a disposizione temporanea di spazi di ormeggio non rientrasse nella nozione di locazione temporanea di posti per campeggio ai sensi del diritto tedesco e che fosse invece assimilabile alla locazione di aree destinate al parcheggio dei veicoli. In sede di revisione, il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte se la riduzione dell’aliquota per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte comprendesse anche la locazione di posti barca.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE, che impone l’aliquota IVA normale;
  • l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, che consente aliquote ridotte solo per le categorie elencate nell’allegato III;
  • l’allegato III, punto 12, che menziona l’«alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte»;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), sull’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili, e il paragrafo 2, lettere a) e b), che escludono dall’esenzione, rispettivamente, talune prestazioni di alloggio e le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le disposizioni derogatorie, come quelle sulle aliquote IVA ridotte, devono essere interpretate restrittivamente e secondo il senso abituale delle espressioni usate.

Applicando tale criterio, osserva che la locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni:

  • non è menzionata nella formulazione dell’allegato III, punto 12;
  • non è intrinsecamente connessa alla nozione di «alloggio»;
  • persegue principalmente la finalità di consentire la stabilizzazione e l’ormeggio delle imbarcazioni.

La disposizione dell’allegato III, punto 12, è invece ispirata a una finalità sociale: consentire un più ampio accesso a forme di alloggio, in particolare per vacanze, e soddisfare un bisogno essenziale delle persone in viaggio. Per questo la Corte ritiene che estendere l’aliquota ridotta ai posti barca non sia giustificato, poiché le imbarcazioni a vela o a motore non svolgono, o non svolgono principalmente, una funzione di alloggio.

Neutralità fiscale e parità di trattamento

La Corte respinge anche l’argomento fondato sul principio di neutralità fiscale. Tale principio vieta trattamenti IVA diversi per beni o servizi simili che si trovino in concorrenza tra loro. Tuttavia, i servizi di affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte, da un lato, e i servizi di locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, dall’altro, assolvono funzioni diverse e non sono in concorrenza. Di conseguenza, l’esclusione dei posti barca dall’aliquota ridotta non contrasta con la neutralità fiscale.

Decisione

La Corte afferma che l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, deve essere interpretato nel senso che l’aliquota IVA ridotta prevista per l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.

Principio affermato

Le aliquote IVA ridotte previste dall’allegato III della direttiva IVA non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati o strettamente connessi alla ratio della disposizione; la locazione di posti barca non rientra nell’«alloggio» di cui al punto 12 e non beneficia dell’aliquota ridotta prevista per campeggi e roulotte, senza che ciò leda il principio di neutralità fiscale.

Come è indicizzato

Materieivaaliquote ridottelocazione di beni immobilineutralità fiscaleservizi di alloggio

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