Cassazione Civile, Ordinanza n. 07688/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato, affinché integri il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato e provveda nuovamente, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata decisione sul merito delle censure proposte dalla ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società debitrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua opposizione agli atti esecutivi avverso un'ordinanza di assegnazione, emessa in favore della creditrice procedente nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, avente ad oggetto un quinto del salario di una lavoratrice dipendente della società debitrice. Dal testo emerge che la lavoratrice esecutata non era mai stata parte del giudizio, né nel merito né in cassazione. La Suprema Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, essendo il debitore esecutato litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel contesto tassonomico; non è oggetto di specifica interpretazione nella sentenza.
art. 102 c.p.c.
La decisione presuppone il principio del litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con necessità di integrazione del contraddittorio quando manchi il debitore esecutato.
art. 354 c.p.c.
La Corte dispone la cassazione con rinvio al primo giudice per la rimessione della causa in presenza di contraddittorio non integro.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il debitore esecutato è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione determina la necessità di integrare il contraddittorio.
- Quando il contraddittorio è incompleto per mancata evocazione di un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione non può esaminare il merito delle censure e deve cassare la sentenza con rinvio al primo giudice per la rimessione in termini processuali.
- L'assenza del soggetto nei cui confronti l'atto esecutivo produce effetti impedisce una decisione di merito e impone una statuizione processuale preliminare sulla regolarità del contraddittorio.
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