Cassazione Penale, Sentenza n. 31406/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna a euro 12.000 per violazione dell'art. 14, comma 5-ter del D.Lgs. 286/1998 sostenendo, tramite difensore, che il giudice di primo grado non ha affrontato né motivato adeguatamente la questione sollevata nella memoria depositata il 26/09/2023 relativa all'applicazione dell'art. 649 c.p.p. (presenza di precedente giudicato favorevole/assoluzione per lo stesso fatto). In particolare la difesa ha spiegato che l'imputato era stato assolto il 16/05/2021 dal Giudice di Pace di Faenza, in relazione a fatti riferibili allo stesso periodo di permanenza illecita (matrimonio con cittadina comunitaria il 28/08/2021) e che si sono susseguiti due distinti decreti di espulsione e due ordini del Questore con date diverse; perciò la difesa sosteneva che il precedente giudicato poteva incidere sulla configurazione del reato contestato. In secondo luogo è stata dedotta la mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche (connesse, tra l'altro, al matrimonio con cittadina comunitaria) ai fini della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione al primo motivo per carenza di motivazione: il giudice di pace ha dato atto del deposito della memoria difensiva ma non si è confrontato con gli argomenti essenziali (sull'identità del fatto rispetto al precedente, sulla natura permanente del reato e sulla incidenza dell'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Faenza). Per tale carenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Como, in diversa persona fisica, lasciando il merito della valutazione al nuovo giudice. La Corte non ha deciso nel merito sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, rimettendo tali valutazioni al nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 286/1998, art. 14, comma 5-ter
Norma richiamata per la contestazione penale relativa alla permanenza illecita; nella sentenza impugnata è stata applicata quale fattispecie di reato oggetto della condanna.
D.Lgs. 286/1998, art. 14-ter
Richiamato nel ricorso in relazione alla normativa sull'immigrazione e agli atti di espulsione/ordine del Questore che costituiscono il fatto-controverso.
Codice di procedura penale, art. 649
Articolo evocato dalla difesa come causa ostativa alla procedibilità/alla condanna in presenza di giudicato assolutorio per lo stesso fatto; la Corte ha ritenuto che il primo giudice avrebbe dovuto valutare espressamente se il precedente giudicato incidesse sulla stessa fattispecie.
Massime di principio
- Il giudice è tenuto a confrontarsi esplicitamente con le deduzioni difensive contenute in memorie rilevanti: l'omessa risposta su temi decisivi può determinare annullamento per carenza di motivazione.
- Se esiste una precedente pronuncia assolutoria su fatti riconducibili allo stesso periodo o alla stessa condotta, la difesa deve segnalarla e il giudice deve valutare la rilevanza ai fini dell'art. 649 c.p.p. e del principio di identità della fattispecie.
- La natura 'permanente' del reato (p. es. permanenza illecita) impone una valutazione temporale accurata per stabilire se più contestazioni riguardino lo stesso fatto o fatti differenti.
- La mancata pronuncia su circostanze attenuanti proposte dalla difesa (es. matrimonio con cittadina comunitaria) non viene automaticamente decisa in cassazione se la Corte annulla per vizi di motivazione: tali questioni possono essere riconsiderate dal giudice di rinvio.
- Per evitare l'annullamento per carenza di motivazione, la difesa dovrebbe documentare e formalmente richiedere l'applicazione di norme estintive o ostative (es. art. 649 c.p.p.) e il giudice deve motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto di tali eccezioni.
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