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Sentenza

Sentenza n. 3548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione V stralcio, 2 dicembre 2024, n. 21541, resa inter partes, concernente un provvedimento di rigetto della richiesta di verifica e certificazione (rvc) standardizzata per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kw.

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto integrale della richiesta di verifica e certificazione relativa a tredici impianti fotovoltaici, nonché gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato al GSE una richiesta cumulativa di verifica e certificazione relativa a tredici impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW, nell'ambito di un progetto standardizzato per il riconoscimento dei certificati bianchi. Dopo una richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto, la società aveva rinunciato espressamente a uno dei tredici impianti, ritenuto problematico, sostenendo che tale impianto non incidesse sul superamento della soglia minima di 20 TEP. Il GSE aveva tuttavia rigettato l'intera richiesta, ritenendo non verificabile, per quell'impianto, l'inserimento nelle classifiche di esclusione dall'obbligo di accatastamento e rilevando l'incompatibilità tra il credito d'imposta fruito e i certificati bianchi. In primo grado la società aveva dedotto, da un lato, il travisamento dei fatti e l'omessa considerazione della possibilità di stralciare l'intervento critico e, dall'altro, la violazione della disciplina sui certificati bianchi, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto valutare separatamente gli impianti conformi e rideterminare i TEE spettanti. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società ha censurato la sentenza per error in procedendo e in iudicando, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale e delle regole sull'onere e sulla valutazione della prova, ribadendo che l'eventuale irregolarità di un solo impianto non poteva determinare il rigetto dell'intera RVC e che il GSE avrebbe dovuto esaminare la rinuncia tempestivamente formulata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che, in generale, l'irregolarità parziale non travolga necessariamente l'intero documento quando la parte irregolare sia separabile e possa essere scorporata o rettificata; la questione deve essere valutata in concreto. Nel caso esaminato, non risultava che la richiesta cumulativa fosse inscindibile: la criticità riguardava un solo impianto su tredici, la società aveva manifestato tempestivamente la volontà di rinunciarvi prima della conclusione del procedimento e non emergeva alcuna norma che impedisse al GSE di ridefinire i presupposti del beneficio sulla base di tale iniziativa. Il GSE, inoltre, non aveva dato alcuna risposta a tale espressa rinuncia né aveva motivato sull'incidenza dell'impianto problematico sull'ammissibilità complessiva della richiesta e sul raggiungimento della soglia minima. Il rigetto integrale è stato quindi ritenuto affetto da difetto di motivazione e contrario al principio di proporzionalità, poiché aveva prodotto un effetto pregiudizievole anche sugli interventi non viziati. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del GSE. Il GSE è stato condannato al rimborso delle spese del doppio grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La società ha richiamato la norma per sostenere l'inadeguatezza del quadro motivazionale del provvedimento conclusivo rispetto alle osservazioni presentate.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento di rigetto deve esplicitare le ragioni della decisione; nel caso concreto il GSE non ha motivato sulla tempestiva rinuncia al solo impianto problematico né sulla sua incidenza sull'ammissibilità complessiva della richiesta.

  • art. 10.1 D.M. 28 dicembre 2012

    non cumulabile con i Certificati Bianchi

    Il GSE ha richiamato la disposizione per motivare l'esclusione dell'impianto che aveva beneficiato del credito d'imposta, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente tale richiamo ai fini del rigetto integrale della richiesta.

  • D.M. 28 dicembre 2012

    disciplina dei certificati bianchi

    La disciplina è stata interpretata nel senso che non impedisce, in assenza di una specifica previsione ostativa, una valutazione frazionata degli interventi compresi in una richiesta cumulativa.

  • D.M. 11 gennaio 2017

    disciplina dei certificati bianchi

    È stato richiamato dalla società quale fonte della disciplina applicabile, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore da parte del giudice.

Massime di principio

  • In presenza di una richiesta cumulativa relativa a più impianti o interventi, l'irregolarità di una sola componente non determina automaticamente il rigetto dell'intera domanda quando la componente irregolare sia separabile dalle altre; l'amministrazione deve verificare in concreto la possibilità di una valutazione frazionata.
  • L'amministrazione che esamina una domanda cumulativa deve motivare specificamente sull'incidenza dell'irregolarità riferita a un singolo intervento sull'ammissibilità complessiva della richiesta; il mero richiamo all'irregolarità non giustifica il rigetto integrale.
  • La rinuncia tempestiva del richiedente a un singolo intervento problematico, formulata prima della conclusione del procedimento, deve essere esaminata dall'amministrazione quando non vi sia una norma che ne impedisca la considerazione o la ridefinizione dei presupposti del beneficio.
  • Il rigetto integrale di una richiesta cumulativa, pur in presenza di interventi autonomamente conformi e potenzialmente sufficienti al conseguimento della soglia richiesta, viola il principio di proporzionalità se l'amministrazione non dimostra l'inscindibilità della domanda o l'effetto ostativo dell'intervento irregolare sull'intero progetto.
  • L'obbligo di motivazione impone all'amministrazione di prendere posizione sulle circostanze potenzialmente decisive rappresentate dall'interessato nel procedimento, tra cui la rinuncia a una componente della domanda e la sua eventuale irrilevanza rispetto al conseguimento del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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