Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva rifiutato la misura cautelare richiesta nei confronti di Giannusa per il reato contestato al capo 7) (tentativo di estorsione). Il ricorso per cassazione deduceva inosservanza ed errata applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. sostenendo che il Tribunale avrebbe richiesto, per configurare il tentativo, una chiara manifestazione estorsiva esterna, mentre la giurisprudenza ritiene che possano essere idonei anche atti preparatori se dimostrano un progetto criminoso definito e concrete probabilità di conseguimento dell'evento. Inoltre il PM denunciava vizio di motivazione per omissione o travisamento della prova, rilevando che il Tribunale non aveva valutato una conversazione intercettata tra Giannusa e un collaboratore della persona offesa (Salvatore Parisi), dalla quale emergerebbe che i due concordavano di non parlare per telefono, circostanza ritenuta rilevante per dimostrare l'esteriorizzazione del proposito estorsivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato parzialmente. Ha ritenuto inammissibile la parte del motivo che svolgeva argomentazioni generiche e astratte sull'interpretazione del tentativo (mancata specificità ex art. 581 lett. c) c.p.p.). Ha invece accolto il profilo relativo all'omessa valutazione della conversazione intercettata: il provvedimento impugnato non si è confrontato con quella risultanza di fatto, che è rilevante per verificare se il proposito criminoso si sia estrinsecato oltre la soglia di punibilità del tentativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Definisce il tentativo di reato; la Corte richiama che la valutazione della sussistenza del tentativo può comprendere atti che, pur preparatori, dimostrino un piano criminoso definito e concrete probabilità di riuscita, se adeguatamente specificati nel ricorso.
art. 629 cod. pen.
Norma che incrimina l'estorsione; nel caso era contestato il tentativo ex art. 56 in relazione a questa disposizione, e la Corte ha esaminato se vi fosse estrinsecazione del proposito estorsivo valutando le prove (intercettazioni).
art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile la parte del ricorso che si limitava a osservazioni generali e non portava critiche specifiche e circostanziate sull'atto impugnato.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma richiamata come quadro procedurale per il contraddittorio scritto nel procedimento; citata per evidenziare la forma con cui il ricorso è stato trattato.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza per il rinvio al Tribunale del riesame; la Corte ha rinviato il nuovo giudizio a norma di questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, richiamata nella pronuncia per la trasmissione degli atti.
Massime di principio
- Per la configurabilità del tentativo non è necessario che l'agente abbia già manifestato la minaccia in modo compiuto: possono essere rilevanti atti preparatori se dimostrano un progetto criminoso definito e concrete probabilità di riuscita, purché tali elementi siano specificamente documentati e valutati dal giudice.
- In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è essenziale rispettare i requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p.: i motivi generici o astratti possono essere dichiarati inammissibili.
- L'omissione di un'esame motivato di risultanze probatorie rilevanti (es. intercettazioni) può condurre all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo giudizio; pertanto, le parti che chiedono misure cautelari devono evidenziare con precisione le prove che dimostrano l'esteriorizzazione del proposito criminoso.
- Quando si impugna un rigetto di misura cautelare per reati di estorsione, è strategico collegare fattispecie fattuali (conversazioni, modalità di comunicazione, comportamenti concordati) alla soglia del tentativo, mostrando come tali elementi superino la mera intenzione interna.
- Il giudice di legittimità non sostituisce il giudizio di merito ma verifica la correttezza del processo valutativo: errori motivazionali o omissioni probatorie possono giustificare annullamento e rinvio.
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