Ordinanza n. 349/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, adottata dalla Dirigente del Settore II - Sviluppo Economico e Sociale del Comune di Gallipoli, notificata in data 18 marzo 2026, con la quale è stato ordinato alla ricorrente e alla controinteressata -OMISSIS- il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni dalla notifica, con previsione di sgombero coattivo per il 30 marzo 2026 a partire dalle ore 9:00, per asserita occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche al Lungomare Galileo Galilei; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: - il Verbale di contestazione n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Gallipoli per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada; - la nota prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2026 di trasmissione del verbale all'Ufficio competente; - l'art. 19, commi 2, 3 e 5, del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico (approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2013 e ss.mm.ii.), nella parte in cui contrasta con l'art. 1, comma 822, L. 160/2019; - il regolamento comunale suolo pubblico Comune di Gallipoli [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E PER ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7/2013 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21/2014 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10/2015 Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 126/2015 Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario nr. 165/2016 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23/2017 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 59/2017 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4/2018 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 23/2018 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24/2018 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30/2019], nella parte e nei termini [Art. 19 PROCEDURE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO] in cui è stato applicato, ossia come fondativo di un potere parallelo e cumulativo e non alternativo a quello Prefettizio, di irrogazione della sanzione accessoria in capo al Dirigente; - ogni altro atto, anche non conosciuto, della sequenza procedimentale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 25.05.2026: per l’annullamento, previa sospensiva, anche con decreto presidenziale, del provvedimento protocollo n. -OMISSIS- del 22.05.2026; all.: diffida_signed.pdf; Segnatura.xml) la diffida prot. --OMISSIS-, con cui il Comune di Gallipoli ha intimato l’esecuzione dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- entro 10 giorni dal ricevimento e ha preannunciato l’esecuzione coattiva, attivando il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico (nomina del Direttore dei Lavori e, ove occorra, del Responsabile della sicurezza) per lo sgombero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero coattivo per asserita occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, nonché successiva diffida all'esecuzione
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza dirigenziale notificata il 18 marzo 2026, con cui il Comune di Gallipoli le ha ordinato, unitamente a una controinteressata, il ripristino dello stato dei luoghi entro tre giorni, prevedendo lo sgombero coattivo, per asserita occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche sul Lungomare Galileo Galilei. Sono stati impugnati anche il verbale della Polizia Locale per violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada, la relativa trasmissione all'ufficio competente, le disposizioni del regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico e gli ulteriori atti della sequenza procedimentale. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la successiva diffida comunale a eseguire l'ordinanza entro dieci giorni, con preannuncio di esecuzione coattiva e attivazione della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico. In particolare, è stata contestata la disciplina regolamentare comunale nella parte in cui sarebbe stata applicata come fondamento di un potere dirigenziale parallelo e cumulativo, anziché alternativo, rispetto al potere prefettizio di irrogazione della sanzione accessoria, nonché il contrasto con l'art. 1, comma 822, l. 160/2019. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha accolto una nuova domanda cautelare nel merito. Ha rilevato che l'istanza cautelare sul ricorso introduttivo era già stata rigettata con ordinanza cautelare n. 196/2026 e che il relativo appello cautelare era stato respinto dal Consiglio di Stato. Ha inoltre dato atto del rigetto, con decreto presidenziale, delle misure cautelari provvisorie richieste con i motivi aggiunti. Considerata anche la SCIA presentata dalla ricorrente il 29 aprile 2026, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 23 marzo 2027, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha richiamato il comma 10 per fissare direttamente la trattazione del merito quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente ... possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice, in luogo di una distinta misura cautelare, di fissare con priorità l'udienza di merito.
art. 1, comma 822, l. 160/2019
La ricorrente ha dedotto il contrasto con tale disposizione di alcune norme del regolamento comunale sull'occupazione di suolo pubblico; l'ordinanza non decide la relativa questione.
art. 20, commi 1 e 4, Codice della strada
È richiamato quale base della contestazione elevata dalla Polizia Locale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; la legittimità del verbale non è esaminata in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una distinta misura cautelare.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione sulla fondatezza dei motivi di annullamento né sulla legittimità degli atti impugnati.
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