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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21588 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva dichiarato illegittima la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con la quale erano stati recuperati crediti d'imposta relativi a incentivi occupazionali e investimenti in aree svantaggiate. L'Ufficio ha dedotto, con i primi due motivi, omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione sulla spettanza sostanziale dei crediti; con il terzo motivo ha lamentato motivazione insufficiente sull'effettiva presentazione e corretta compilazione del quadro RU della dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente limitato la controversia al profilo formale contestato, ossia alla mancata indicazione dei crediti nel quadro RU, poiché i crediti erano stati regolarmente richiesti e confermati dall'Amministrazione e il recupero era derivato da un controllo formale ex art. 36-bis. Non vi è stata quindi omessa pronuncia né carenza di motivazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché l'Ufficio si era limitato a chiedere una diversa valutazione della documentazione senza spiegare specificamente perché l'allegazione del quadro RU non provasse la sua presentazione e senza trascrivere tale documentazione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in 5.130 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La disposizione consente il controllo formale e automatizzato dei dati dichiarati. Nel caso concreto, il recupero è stato ritenuto fondato soltanto su un rilievo formale relativo alla dichiarazione, non su una nuova verifica sostanziale della spettanza dei crediti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle questioni dedotte. La Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva individuato e deciso il profilo effettivamente controverso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiede che la sentenza tributaria esponga le ragioni della decisione. La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente, poiché indicava l'avvenuta conferma dei crediti e la presentazione del quadro RU.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 7 e 8, comma 5

    Disciplina i crediti d'imposta per incentivi occupazionali e investimenti. La compilazione del quadro RU è stata considerata condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d'imposta.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)

    Prevede obblighi di comunicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta. Il rispetto del termine di comunicazione è distinto dalla compilazione del quadro RU, che rileva invece per l'acquisizione del diritto al credito.

  • D.L. n. 138 del 2002, artt. 10 e 11

    Richiamato in relazione agli obblighi di comunicazione connessi alla fruizione dei crediti d'imposta e alle conseguenze del loro mancato rispetto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo. La censura dell'Ufficio è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei documenti senza rispettare il principio di autosufficienza.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione recupera un credito tramite controllo automatizzato o formale, la controversia può riguardare soltanto la regolarità degli adempimenti dichiarativi, se la spettanza sostanziale del credito non è stata specificamente contestata o risulta già confermata.
  • Per i crediti d'imposta, la compilazione del quadro RU può costituire un adempimento sostanziale necessario per acquisire il diritto al beneficio, distinto dagli eventuali obblighi di comunicazione previsti da norme successive.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia valutato male i documenti: occorre indicare specificamente l'errore, trascrivere o localizzare il contenuto rilevante e spiegare perché la valutazione impugnata sia decisiva.
  • Una motivazione sintetica non è automaticamente nulla: è sufficiente che consenta di comprendere il percorso logico e il punto controverso effettivamente deciso.
  • La produzione in giudizio del quadro RU può essere valorizzata come prova della sua presentazione, salvo che l'Amministrazione indichi concretamente perché il documento non sia autentico, pertinente o idoneo a dimostrare l'adempimento.

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