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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20108/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sassari del 3/4/2023 denunciando: (1) l'irrogazione di una pena inferiore al minimo legale per i reati di cui ai capi A e D, in ragione della normativa temporale applicabile (art. 633, comma 1, nel testo vigente), e dell'errata determinazione della pena base e delle riduzioni applicate; (2) l'omessa pronuncia sui capi E e F (furto aggravato contestato a Graziano Piu), nonostante risultasse il difetto di querela da parte della società E-Distribuzione, mentre il reato è oggi procedibile a querela salvo specifiche eccezioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle imputazioni di cui ai capi E) e F) perché l'azione penale non può proseguire per difetto della condizione di procedibilita (assenza di querela da parte di E-Distribuzione); ha inoltre annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per i capi di condanna (A e D) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sassari per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata una pena base errata e omessa la pena pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 633, comma 1, cod. pen.

    Individuazione della cornice edittale applicabile ratione temporis (reclusione da uno a tre anni e multa da 103 a 1.032 euro); il Tribunale aveva invece assunto una pena base irregolare, posto che va applicata la misura prevista dalla norma nel testo vigente al tempo del fatto.

  • art. 624 e art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Riferimento ai reati di furto e furto aggravato contestati; il ricorso ha censurato l'omessa pronuncia sui capi E ed F relativi a furto aggravato.

  • art. 624, comma 3, cod. pen.

    La norma, nel testo vigente dopo la modifica, stabilisce che taluni furti sono procedibili a querela della persona offesa, con specifiche eccezioni; la Corte ha ritenuto che il reato in questione sia procedibile a querela e che non risultasse querela da parte della società offesa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Richiamata come fonte della modifica normativa che ha reso il furto, in molte ipotesi, procedibile a querela, con le conseguenze sulla condizione di procedibilita nel caso concreto.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale per la riduzione della pena (il Tribunale ha applicato una riduzione di un terzo ex art. 62-bis), così come dedotto dalla sentenza impugnata.

  • art. 442, cod. proc. pen.

    Previsione della riduzione della pena per il rito abbreviato; il Tribunale ha applicato una ulteriore riduzione ex art. 442 ma, congiuntamente alle altre riduzioni, ha determinato un trattamento sanzionatorio ritenuto non conforme alla cornice edittale vigente.

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Principio secondo il quale la Corte di cassazione, in alcuni casi, non puo sostituirsi al giudice del merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio: da qui la decisione di annullare con rinvio per la rinnovazione della valutazione sanzionatoria.

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare la necessità che il giudice del rinvio sia il Tribunale di Sassari, in quanto la parte della decisione impugnata e non appellabile e la statuizione deve essere rimessa al medesimo giudice.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica le ipotesi in cui la querela non e richiesta o e sostituita da altre condizioni; la Corte ha verificato che nessuna di tali ipotesi ricorreva, con la conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela.

Massime di principio

  • Se la norma incriminatrice vigente al tempo del fatto prevede una determinata cornice edittale, il giudice deve prendere come punto di riferimento quella cornice prima di applicare eventuali riduzioni: errori nella determinazione della pena base possono giustificare l'annullamento con rinvio del trattamento sanzionatorio.
  • Quando un reato e procedibile a querela della persona offesa, la mancanza della querela da parte del soggetto legittimato determina il difetto della condizione di procedibilita e la conseguente declaratoria che non si può procedere, salvo che non ricorrano le eccezioni previste dalla legge.
  • Le riduzioni di pena spettanti per circostanze (es. art. 62-bis) e per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) devono essere compatibili con la cornice edittale: l'applicazione cumulativa non può portare a violare i limiti stabiliti dalla legge.
  • La Corte di cassazione, quando riscontra vizi relativi al trattamento sanzionatorio, puo annullare la sentenza e disporre il rinvio al giudice di merito competente per il nuovo esame, se non e possibile o opportuno sostituirsi al giudice di merito.
  • Nei procedimenti con piu capi autonomi di imputazione, la sentenza e idealmente scindibile capo per capo: la cassazione puo annullare senza rinvio alcune parti (quando l'azione non puo proseguire) e annullare con rinvio altre parti (per esempio il trattamento sanzionatorio).

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