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Ordinanza

Ordinanza n. 465/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91 in data 18 giugno 2025, notificata in data 9 luglio 2025, con cui è stato così disposto: “di prendere atto della sentenza n.-OMISSIS- del TAR del Lazio indicata in premessa e di ottemperarvi, disponendo, all'esito della riedizione del potere amministrativo, l'erogazione al collaboratore della capitalizzazione nella misura del biennio, con riserva di integrazione in caso di futura presentazione di un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo, riservando ogni valutazione e determinazione in ordine alla coerenza del medesimo progetto con il perseguimento delle finalità di reinserimento sociale; di incaricare il Servizio di notificare al -OMISSIS- la sopra citata informazione, al fine di renderlo compiutamente edotto che la sussistenza dei debiti erariali nella fase della capitalizzazione, determina, in ossequio alle menzionate disposizioni legislative il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate”; - della delibera di massima adottata in data 18 giugno 2025 dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/91, con cui sono state delineate le nuove linee guida in materia di capitalizzazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.

Giustizia amministrativa202514773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che, in ottemperanza a una precedente sentenza, ha disposto l'erogazione della capitalizzazione nella misura del biennio, con riserva di integrazione in presenza di un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo, dando atto del possibile pignoramento per debiti erariali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera adottata il 18 giugno 2025 dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991, notificata il 9 luglio 2025, nonché la contestuale delibera di massima recante nuove linee guida in materia di capitalizzazione in presenza di debiti erariali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel giudizio, il Ministero dell'Interno ha richiamato due pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'applicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 alla capitalizzazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, tramite il Ministero dell'Interno, la delibera di massima del 18 giugno 2025 sulle nuove linee guida in materia di capitalizzazione in presenza di debiti erariali, il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sull'applicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e il parere del Dipartimento delle Finanze sulla medesima questione. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua eventuale notificazione anteriore. In attesa dei chiarimenti istruttori, ha ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza pubblica per il merito, anche alla luce del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, e ha quindi rigettato la domanda cautelare. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 5 maggio 2026; le spese sono state riservate.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91

    La Commissione Centrale è l'organo che ha adottato la delibera relativa alla capitalizzazione del beneficio spettante al collaboratore di giustizia.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    circa l’applicabilità alla capitalizzazione dell’art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973

    La sua applicabilità alla capitalizzazione in presenza di debiti erariali costituisce una questione rilevante ai fini della decisione e oggetto dei pareri istruttori richiesti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, l'amministrazione abbia richiamato atti e pareri non prodotti in giudizio e questi siano pertinenti alla questione controversa, il giudice amministrativo può disporne l'acquisizione istruttoria assegnando all'amministrazione un termine per il deposito.
  • In sede cautelare, qualora gli elementi disponibili non consentano ancora di definire la questione e le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può rigettare la domanda cautelare e disporre accertamenti istruttori, riservando la decisione definitiva.
  • La valutazione cautelare deve considerare il periculum in mora e comparare gli interessi contrapposti; la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può costituire, secondo le circostanze, una forma adeguata di tutela provvisoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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