Ordinanza n. 465/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione - della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91 in data 18 giugno 2025, notificata in data 9 luglio 2025, con cui è stato così disposto: “di prendere atto della sentenza n.-OMISSIS- del TAR del Lazio indicata in premessa e di ottemperarvi, disponendo, all'esito della riedizione del potere amministrativo, l'erogazione al collaboratore della capitalizzazione nella misura del biennio, con riserva di integrazione in caso di futura presentazione di un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo, riservando ogni valutazione e determinazione in ordine alla coerenza del medesimo progetto con il perseguimento delle finalità di reinserimento sociale; di incaricare il Servizio di notificare al -OMISSIS- la sopra citata informazione, al fine di renderlo compiutamente edotto che la sussistenza dei debiti erariali nella fase della capitalizzazione, determina, in ossequio alle menzionate disposizioni legislative il pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate”; - della delibera di massima adottata in data 18 giugno 2025 dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/91, con cui sono state delineate le nuove linee guida in materia di capitalizzazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, costituente presupposto e/o conseguenza dell'atto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che, in ottemperanza a una precedente sentenza, ha disposto l'erogazione della capitalizzazione nella misura del biennio, con riserva di integrazione in presenza di un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo, dando atto del possibile pignoramento per debiti erariali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera adottata il 18 giugno 2025 dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991, notificata il 9 luglio 2025, nonché la contestuale delibera di massima recante nuove linee guida in materia di capitalizzazione in presenza di debiti erariali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel giudizio, il Ministero dell'Interno ha richiamato due pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'applicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 alla capitalizzazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, tramite il Ministero dell'Interno, la delibera di massima del 18 giugno 2025 sulle nuove linee guida in materia di capitalizzazione in presenza di debiti erariali, il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sull'applicabilità dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e il parere del Dipartimento delle Finanze sulla medesima questione. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua eventuale notificazione anteriore. In attesa dei chiarimenti istruttori, ha ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza pubblica per il merito, anche alla luce del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, e ha quindi rigettato la domanda cautelare. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 5 maggio 2026; le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91
La Commissione Centrale è l'organo che ha adottato la delibera relativa alla capitalizzazione del beneficio spettante al collaboratore di giustizia.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
circa l’applicabilità alla capitalizzazione dell’art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973
La sua applicabilità alla capitalizzazione in presenza di debiti erariali costituisce una questione rilevante ai fini della decisione e oggetto dei pareri istruttori richiesti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, l'amministrazione abbia richiamato atti e pareri non prodotti in giudizio e questi siano pertinenti alla questione controversa, il giudice amministrativo può disporne l'acquisizione istruttoria assegnando all'amministrazione un termine per il deposito.
- In sede cautelare, qualora gli elementi disponibili non consentano ancora di definire la questione e le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può rigettare la domanda cautelare e disporre accertamenti istruttori, riservando la decisione definitiva.
- La valutazione cautelare deve considerare il periculum in mora e comparare gli interessi contrapposti; la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può costituire, secondo le circostanze, una forma adeguata di tutela provvisoria.
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