Sentenza del 25/11/2021 n. 36681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi a una sequenza contrattuale (mutuo ipotecario, conferimento dell'immobile in una s.r.l. e cessione della partecipazione) che l'Ufficio aveva riclassificato come cessione di fabbricato e aveva liquidato al lordo delle passività, ravvisando finalità elusiva; questioni connesse all'assenza di contraddittorio endoprocedimentale e alla tempestività della rettifica (liquidazione suppletiva vs prima liquidazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i giudizi e ha dichiarato estinto il processo in conseguenza dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 (e riferimenti alle procedure di definizione agevolata anteriori), non essendo risultato agli atti un provvedimento di diniego entro il termine previsto. Per effetto, non si è pronunciato sul merito delle questioni tributarie contestate; le spese sono poste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
D.L. n. 119/2018, art. 6 (definizione agevolata)
La presentazione della richiesta di definizione e l'assenza di diniego entro il termine previsto determinano l'estinzione del giudizio; la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri soggetti interessati.
D.L. n. 193/2016, art. 6 (definizione agevolata)
Richiamato come base della procedura di sospensione e definizione agevolata verificata in sede di merito; strumenti per la definizione delle controversie tributarie.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
Richiamato con riferimento al dovere di esperire il contraddittorio endoprocedimentale prima di procedere con una imposizione tributaria che incida sulle ragioni del contribuente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 1, comma 1-quater e art. 13
Previsioni richiamate ma non applicabili in concreto in ragione dell'esito di estinzione del giudizio.
Cass. S.U. n. 1521/2015
Richiamata quale criterio per la riunione dei giudizi per ragioni di connessione.
D.L. 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis e D.L. 23/7/2021 n. 105, art. 7
Norme emergenziali che hanno consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio; citate in relazione alla modalità della pubblica udienza.
Massime di principio
- La presentazione di una richiesta valida di definizione agevolata ai sensi delle norme richiamate può determinare la sospensione e, in mancanza di diniego entro i termini stabiliti, l'estinzione del giudizio pendente senza che il merito venga deciso.
- Se uno dei coobbligati perfeziona la definizione agevolata, il vantaggio può estendersi agli altri soggetti collegati (efficacia favorevole verso gli altri obbligati), riducendo la controversia o determinandone l'estinzione.
- L'Amministrazione finanziaria, quando sospetti operazioni elusive, è tenuta a richiedere giustificazioni al contribuente prima di procedere all'imposizione e a motivare adeguatamente la propria decisione; l'assenza di contraddittorio può influire sulla qualificazione e sulla tempestività dell'accertamento (distinzione tra liquidazione iniziale e imposta suppletiva).
- La riunione dei procedimenti connessi è opportuna per evitare decisioni contrastanti e valutare unitariamente questioni di fatto e di diritto che derivano dalla stessa sequenza negoziale.
- In caso di adesione a misure agevolative pendenti, le parti devono vigilare sui termini procedurali (ad es. comunicazioni di diniego) poiché l'assenza di atti decisori nei termini può produrre effetti processuali rilevanti (estinzione).
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