Sentenza n. 1784/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza quanto al ricorso numero n. 1395/2025 al giudicato formatosi sulla sentenza n. 343/2023, del 28/06/2023 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro; quanto al ricorso numero n. 1397/2025 al giudicato formatosi sulla sentenza n. 822/2024 del 23/12/2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che avevano ordinato il pagamento del bonus "Carta del Docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso due giudizi di ottemperanza, poi riuniti per connessione soggettiva e omogeneità dei titoli, chiedendo l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. La prima sentenza aveva riconosciuto euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; la seconda euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, sempre a titolo di bonus "Carta del Docente". La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero e ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. In camera di consiglio ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi. Il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato dei titoli, rispettivamente il 3 agosto 2023 e il 21 febbraio 2025, la loro notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e ha preso atto della rinuncia parziale alla domanda sugli interessi. Per la restante parte ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti il giudicato, l'inadempimento dell'Amministrazione e le condizioni di proponibilità dell'azione, inclusa la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dai giudicati entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale protratta inerzia, previa istanza della ricorrente, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di giudizi connessi; il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e omogeneità dei titoli azionati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione dei giudicati formatisi sulle sentenze del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Subordina la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni; il TAR ha ritenuto tale condizione rispettata in entrambi i giudizi.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del bonus "Carta del Docente", oggetto delle condanne al pagamento contenute nei giudicati da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
Richiamato per applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con conseguente esclusione di un ulteriore compenso per il Commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro contenuta in una sentenza passata in giudicato, quando l'amministrazione rimanga inadempiente dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento a una specifica istanza della parte vittoriosa.
- Quando più giudizi di ottemperanza riguardano le stesse parti e titoli giudiziali omogenei, il giudice può riunirli per connessione soggettiva e oggettiva ai sensi dell'art. 70 c.p.a.
- La rinuncia a una domanda accessoria, come quella relativa agli interessi, non impedisce l'accoglimento della residua domanda di ottemperanza relativa al pagamento del capitale riconosciuto dal giudicato.
- Il Commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente; ove applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, l'incarico può essere svolto senza ulteriore compenso.
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