Ordinanza n. 1112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 9/2026, che aveva accolto la domanda cautelare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva contestato in primo grado la disciplina comunale relativa all’assegnazione di concessioni demaniali marittime, facendo valere la tutela pubblicistica dei principi eurounitari in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare dell’Autorità. Il Comune ha proposto appello cautelare contro tale ordinanza, deducendo l’illegittimità della misura cautelare e chiedendone la riforma. Dal testo emergono, quale oggetto del contraddittorio, l’osservanza delle previsioni normative di matrice eurounitaria e la necessità di una procedura di gara trasparente, imparziale e non discriminatoria per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato la misura disposta dal TAR. Ha considerato la funzione pubblicistica svolta dall’Autorità nella tutela dei principi eurounitari di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché la necessità che l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime avvenga mediante una procedura trasparente, imparziale e non discriminatoria. Il Collegio ha inoltre rilevato che il TAR aveva già fissato la trattazione del merito per il 10 aprile 2026 e che il Comune non aveva dimostrato la sussistenza di un danno grave e irreparabile destinato a verificarsi prima di tale udienza. Al contrario, è stato ritenuto conforme all’interesse del Comune procedere all’indizione della gara. Il Comune appellante è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata esaminata la richiesta di riforma dell’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare relativa all’assegnazione di concessioni demaniali marittime, assumono rilievo i principi eurounitari di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, che impongono procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando l’appellante non dimostri un danno grave e irreparabile suscettibile di verificarsi prima della trattazione ravvicinata del merito.
- Quando la prosecuzione dell’azione amministrativa conforme ai principi di concorrenza, come l’indizione della gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, risulta anche nell’interesse dell’amministrazione appellante, non ricorre un concreto periculum in mora idoneo a giustificare la riforma della misura cautelare.
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