Ordinanza n. 193/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di sgombero e rilascio di immobili comunali per occupazione sine titulo, connessa a precedenti ordinanze di demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordine di sgombero e rilascio relativo a un fabbricato rurale e a terreni siti nel Comune di Catanzaro, qualificati dall'amministrazione come beni appartenenti al patrimonio indisponibile e occupati sine titulo. Sono stati impugnati anche gli atti di avvio del procedimento e gli ulteriori atti presupposti e connessi. La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che l'acquisizione gratuita disposta nel 2007 sarebbe stata travolta da una sentenza della Corte d'Appello del 2013 e che le SCIA presentate nel 2012 e nel 2019 avrebbero regolarizzato l'immobile. Ha inoltre chiesto la declaratoria del diritto alla restituzione dei beni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris. La documentazione comunale è stata ritenuta coerente con il modello previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. Secondo il Collegio, l'effetto traslativo della proprietà in favore del Comune si era perfezionato ope legis a seguito dell'inottemperanza alle ordinanze di demolizione del 2006; la successiva ordinanza del 2007, recante acquisizione gratuita delle aree di sedime, nonché le ordinanze di demolizione, non erano state tempestivamente impugnate ed erano divenute definitive. La revoca dell'ordine di demolizione in sede penale non incide sugli effetti civili e amministrativi dell'acquisizione già perfezionata, poiché il procedimento repressivo edilizio è autonomo rispetto al processo penale; l'acquisizione ormai inoppugnabile resta valida ed efficace anche in presenza della sopravvenuta prescrizione dei reati. Le SCIA del 2012 e del 2019 sono state ritenute prive di efficacia sanante, essendo state presentate da un soggetto non più legittimato. È stata esclusa anche la configurabilità di un affidamento tutelabile, trattandosi di una situazione originariamente e permanentemente contra legem. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
la documentazione prodotta dall’amministrazione evidenzia una sequenza procedimentale coerente con il modello legale dell’art. 31 del DPR n. 380/2001
L'inottemperanza all'ordine di demolizione determina ope legis l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area interessata, purché il procedimento repressivo edilizio sia stato regolarmente seguito.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
nota con la quale veniva avviato il procedimento per il rilascio degli immobili, ai sensi degli artt. 7, 8, legge n. 241/1990
Richiamati quali base normativa dell'avvio del procedimento di rilascio; l'ordinanza cautelare non sviluppa una specifica statuizione sulla loro applicazione.
art. 55 c.p.a.
Base processuale della domanda cautelare e della valutazione dei presupposti di fumus boni iuris.
Massime di principio
- L'inottemperanza alle ordinanze di demolizione determina, secondo il meccanismo previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, il perfezionamento ope legis dell'acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale.
- Le ordinanze di demolizione e il successivo atto di acquisizione gratuita non tempestivamente impugnati diventano definitivi e non possono essere rimessi in discussione attraverso l'impugnazione di un successivo ordine di sgombero fondato sulla perdita del titolo di disponibilità del bene.
- La revoca o il venir meno dell'ordine di demolizione nell'ambito del processo penale non travolge automaticamente gli effetti civili e amministrativi di un'acquisizione al patrimonio comunale già perfezionata e divenuta inoppugnabile, poiché l'azione repressiva edilizia è autonoma rispetto all'accertamento penale.
- Una SCIA presentata dopo il perfezionamento dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale da un soggetto non più legittimato alla disponibilità dell'immobile non ha efficacia sanante.
- Non è tutelabile l'affidamento del privato fondato su una situazione originariamente e permanentemente contra legem.
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