Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24526/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale per il riesame aveva annullato il sequestro preventivo di euro 1.200.000 disposto per il reato di autoriciclaggio, ritenendo assente il fumus per l'art. 648-ter.1 c.p. in quanto il GIP aveva escluso gravi indizi circa il concorso di Domenico Gallo nella intestazione fittizia della società "Leg s.r.l.". Il Procuratore impugnante censurava tale decisione deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle emergenze indiziarie che dimostrerebbero cointeressenze tra Gallo, Cangemi e Mordà, atteso che parte dei proventi (circa euro 462.000) della vendita era stata trasferita a Antonino Mordà; (ii) omessa e/o errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che gli stessi fatti, anche qualora non integrassero l'intestazione fittizia a carico di Gallo, potevano configurare il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o altre fattispecie affini, giustificando il mantenimento del sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio di motivazione) per i limiti di sindacabilità delle ordinanze cautelari reali, ma ha accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale omise il dovere di attribuire alla condotta la corretta veste giuridica. La Cassazione ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 324 c.p.p.), invitando il giudice a verificare, anche alla luce delle emergenze indiziarie incontestate (società "Leg s.r.l." e "Celtica Immobiliare s.r.l." indicate come intestazioni fittizie e trasferimenti di denaro verso la "Mado Immobiliare s.r.l." riferibile a Mordà), se il flusso di denaro integri riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma richiamata per l'autoriciclaggio; il GIP aveva escluso il fumus per questa fattispecie a carico di Gallo, ma la Corte segnala che, pur in assenza di tale configurazione, va valutata anche altra qualificazione possibile.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio; la Cassazione ha ritenuto che, dati gli elementi incontestati (trasferimenti di denaro tra società apparentemente intestate fittiziamente e verso soggetti collegati a gruppi 'ndranghetistici), il Tribunale dovrà verificare se la condotta rientri in questa fattispecie o in reati affini.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in merito alla nozione di "violazione di legge" deducibile in cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al rinvio per nuovo giudizio: la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al tribunale competente per riesaminare la qualificazione giuridica e la sussistenza dei presupposti cautelari.

Massime di principio

  • In sede di incidente cautelare il giudice ha il dovere di attribuire alla condotta la corretta qualificazione giuridica anche se diversa da quella prospettata dal pubblico ministero; tale riqua-lificazione non costituisce mutazione del fatto nella fase cautelare.
  • Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze che dispongono misure cautelari reali è limitato: è ammessa solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali che rendano il provvedimento incomprensibile.
  • Quando emergono elementi incontestati di trasferimenti di denaro tra società risultanti intestate fittiziamente e verso soggetti collegati a organizzazioni criminali, il quadro indiziario può giustificare la valutazione di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, oltre ad altre ipotesi di reato.
  • L'omessa riqua-lificazione giuridica da parte del giudice cautelare può determinare l'annullamento del provvedimento in Cassazione e il rinvio per un nuovo esame.
  • Nella fase cautelare il contraddittorio non impedisce al giudice di procedere ex officio alla riqua-lificazione giuridica, data la natura provvisoria e suscettibile di ribalta dell'incidente cautelare.
  • Per il pubblico ministero resta l'obbligo di descrivere con precisione la condotta contestata, ma la responsabilità della corretta inquadratura giuridica della fattispecie grava sul giudice che decide sulla misura cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.