Circolare numero 66 del 27-3-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridefinisce, dal 1° gennaio 1994, il regime previdenziale e assistenziale applicabile al personale a tempo determinato dell’ex Amministrazione postale, divenuta ente pubblico economico "Poste Italiane". Restano dovuti IVS, DS, TBC e contributo ex ENAOLI, con l’aggiunta dell’addizionale 0,10% asili nido; sono invece esclusi alcuni contributi perché l’ente eroga direttamente le relative prestazioni. Vengono inoltre indicate le aliquote e le decorrenze di GESCAL e TFR, nonché gli adempimenti di regolarizzazione da effettuare entro tre mesi dalla circolare.
Obblighi contributivi del personale a tempo determinato di Poste Italiane dopo la trasformazione in ente pubblico economico
Obblighi contributivi del personale a tempo determinato di Poste Italiane dopo la trasformazione in ente pubblico economico
La circolare interviene a seguito della trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato "Poste Italiane", avvenuta con effetto dal 1° gennaio 1994. L’obiettivo è chiarire il regime previdenziale e assistenziale applicabile al personale con contratto a tempo determinato, alla luce del nuovo inquadramento dell’ente nel settore enti con c.s.c. 2.01.01.
Quadro normativo e ambito soggettivo
La trasformazione discende dall’art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71. La circolare prende in considerazione il personale assunto a tempo determinato, che fino al 31 dicembre 1993 era assoggettato alle assicurazioni IVS, "DS", "TBC" e al contributo ex ENAOLI. Dal 1° gennaio 1994 si conferma la continuità di tale regime, con alcune integrazioni e con l’esclusione di contributi che, per la nuova natura dell’ente, non trovano più applicazione.
Contributi dovuti dal 1° gennaio 1994
Per i lavoratori a tempo determinato restano dovuti:
- il contributo IVS;
- il contributo DS;
- il contributo TBC;
- il contributo ex ENAOLI.
A tali contribuzioni si aggiunge, sempre dal 1° gennaio 1994, l’addizionale dello 0,10% per asili nido sull’aliquota IVS, in quanto non è più applicabile l’esonero riconosciuto alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 2-septies della legge 16 aprile 1974, n. 114.
Contributi non dovuti o esclusi
La circolare precisa che alcuni contributi di previdenza e assistenza sociale non sono dovuti perché l’ente eroga direttamente le corrispondenti prestazioni:
- contributo trattamento di famiglia ex CUAF, escluso in quanto l’ente provvede direttamente al trattamento di famiglia ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797;
- contributo prestazioni economiche di malattia, non dovuto perché la retribuzione durante il periodo di malattia è posta a carico del datore di lavoro;
- contributo prestazioni maternità, non dovuto perché l’ente eroga direttamente il relativo trattamento in base al contratto stipulato in conformità alla normativa richiamata.
Per quanto riguarda il contributo S.S.N., la circolare stabilisce che esso deve essere versato all’Istituto secondo le modalità già indicate nella circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, a decorrere dal mese dal quale l’ente si adeguerà al regime contributivo previsto dalla presente circolare. In nota viene inoltre precisato che Ente Poste ha già impartito disposizioni per il versamento del contributo con mod. DM 10/S dal gennaio 1996.
GESCAL e contributo TFR
Sul piano degli altri adempimenti contributivi, la circolare indica che:
- il contributo GESCAL è dovuto nella misura dell’1,05% dal 1° gennaio 1994;
- dal 1° gennaio 1996 la misura scende allo 0,35%;
- la quota a carico dell’ente, pari allo 0,70% fino al 31 dicembre 1995 e allo 0,35% dal 1° gennaio 1996, se non versata dal 1° gennaio 1994, deve essere regolarizzata presso l’Istituto.
È inoltre dovuto il contributo TFR nella misura dello 0,20% a decorrere dal periodo di paga in corso al 26 novembre 1994. La nota richiama l’art. 6, comma 6, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha mantenuto applicabili ai dipendenti dell’ente i trattamenti preesistenti fino alla stipula del CCNL avvenuta il 26 novembre 1994.
Adempimenti e regolarizzazioni
Gli uffici periferici di Ente Poste devono adeguare gli adempimenti contributivi alle indicazioni della circolare entro il terzo mese successivo alla sua emanazione. Il termine è collegato a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, richiamata dalla precedente circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
Entro lo stesso termine devono essere regolarizzate le partite debitorie, con applicazione degli interessi al tasso legale, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Ulteriori precisazioni
La circolare si limita al personale a tempo determinato e riserva ulteriori comunicazioni in merito alla posizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Punti principali
Trasformazione dell’Amministrazione postale e ambito di applicazione
Dal 1° gennaio 1994, in forza dell’art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato "Poste Italiane". Da tale data l’ente è inquadrato nel settore enti con c.s.c. 2.01.01. La circolare riguarda la definizione degli obblighi contributivi del personale assunto a tempo determinato, che fino al 31 dicembre 1993 era assoggettato a IVS, DS, TBC ed al contributo ex ENAOLI.
Contributi previdenziali e assistenziali dovuti
Per il personale a tempo determinato continuano ad essere dovuti i contributi IVS, DS, TBC e il contributo ex ENAOLI anche dopo il 1° gennaio 1994. Su tali contribuzioni si aggiunge, dal 1° gennaio 1994, l’addizionale 0,10% asili nido sull’aliquota IVS, non essendo più applicabile l’esonero previsto per le Amministrazioni dello Stato dall’art. 2-septies della legge 16 aprile 1974, n. 114.
Contributi esclusi o non dovuti
Il contributo per il trattamento di famiglia ex CUAF non è dovuto, poiché l’ente provvede direttamente all’erogazione del trattamento di famiglia ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Non è dovuto il contributo S.S.N., che deve essere versato all’Istituto secondo le modalità della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993 a decorrere dal mese di adeguamento dell’ente al regime contributivo indicato. Non è dovuto il contributo per prestazioni economiche di malattia, in quanto la retribuzione durante la malattia è a carico del datore di lavoro. Non è dovuto neppure il contributo per prestazioni di maternità, poiché l’ente eroga direttamente il relativo trattamento in base al contratto stipulato conformemente alla normativa richiamata.
Contributi GESCAL e TFR
Il contributo GESCAL è dovuto nella misura dell’1,05% dal 1° gennaio 1994 e dello 0,35% dal 1° gennaio 1996. La quota a carico dell’ente, pari allo 0,70% (ridotta allo 0,35% dal 1° gennaio 1996), non versata dal 1° gennaio 1994 deve essere regolarizzata presso l’Istituto. Il contributo TFR nella misura dello 0,20% è dovuto dal periodo di paga in corso al 26 novembre 1994, data di stipula del CCNL richiamata in nota.
Adempimenti, regolarizzazioni e scadenze
Gli uffici periferici di Ente Poste devono adeguare gli adempimenti contributivi alle istruzioni della circolare entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della stessa, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Entro lo stesso termine devono essere regolarizzate le partite debitorie con applicazione degli interessi al tasso legale, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive. La circolare segnala inoltre che l’ente ha già disposto, per il contributo S.S.N., il versamento con mod. DM 10/S dal gennaio 1996. È infine riservata un’ulteriore comunicazione sulla posizione del personale a tempo indeterminato.
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