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Circolare

Circolare numero 67 del 28-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i contributi IVS dovuti per il 1996 da artigiani e commercianti, indicando minimale, massimale, aliquote, scadenze di pagamento e modalità di versamento del conguaglio e del saldo. Chiarisce inoltre il regime dei contributi per i collaboratori familiari, le somme aggiuntive per maternità ed ENAOLI, il diverso trattamento dei contributi sanitari e le regole particolari per l’emissione 1996 e per il saldo dell’anno 1995. Un’attenzione specifica è dedicata all’utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi 1996, con distinzione tra casi in cui essi siano o meno determinanti per il diritto a pensione.

Misura dei contributi IVS 1996 per artigiani e commercianti e utilizzo ai fini pensionistici

Misura dei contributi IVS per l’anno 1996 e utilizzabilità pensionistica

La circolare disciplina la contribuzione IVS dovuta per il 1996 da artigiani e commercianti, indicando i valori del minimale e del massimale di reddito, le aliquote applicabili, le scadenze di pagamento e le modalità di gestione del saldo. Sono inoltre richiamate le regole per i collaboratori familiari, i contributi accessori per maternità ed ENAOLI, la particolarità dell’emissione 1996 e le conseguenze della contribuzione ai fini pensionistici.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 1996 il reddito minimo annuo utile al calcolo del contributo IVS è fissato in L. 20.871.448. Tale importo deriva dall’applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 1995, pari a L. 62.729, moltiplicato per 312 e incrementato di L. 1.300.000 ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Sul minimale si applicano le seguenti aliquote:

  • 15% per i titolari;
  • 15% per i coadiuvanti e coadiutori di età superiore a 21 anni;
  • 12% per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni.

La riduzione per gli under 21 opera fino a tutto il mese in cui il soggetto compie 21 anni. Ne consegue un contributo minimo annuo pari a L. 3.130.717,2 per titolari e collaboratori over 21 e a L. 2.504.573,76 per i collaboratori under 21. In caso di periodi inferiori all’anno solare, gli importi vanno rapportati a mese: L. 260.893,1 e L. 208.714,48 rispettivamente. La circolare precisa che redditi e contributi minimi devono essere riferiti a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per il 1996 è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa prodotta nel 1995 eccedente il minimale di L. 20.871.448, fino al massimale individuale di reddito imponibile. Le aliquote sono stabilite come segue:

  • 15% sulla fascia di reddito compresa tra L. 20.871.449 e L. 60.687.000;
  • 16% sulla parte di reddito eccedente L. 60.687.000 e fino al massimale di L. 101.145.000.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono ridotte al 12% e al 13%. L’aumento di un punto percentuale per i redditi superiori a L. 60.687.000 discende dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il pagamento deve avvenire con le consuete modalità e alle ordinarie scadenze, utilizzando i primi due bollettini a fondo giallo contenuti nel blocchetto in distribuzione. Il contributo versato su tale base è qualificato come contributo a conguaglio e, insieme alla contribuzione sul minimale, costituisce un acconto sulla contribuzione complessivamente dovuta sui redditi d’impresa prodotti nel 1996.

Massimale di reddito imponibile

L’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990 prevede che, se il reddito d’impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente è presa in considerazione ai fini contributivi entro il limite di due terzi del medesimo parametro. Per il 1996 il massimale annuo di reddito entro cui sono dovuti i contributi IVS è quindi fissato in L. 101.145.000, pari a L. 60.687.000 più L. 40.458.000.

Su tale base il contributo massimo annuo è pari a:

  • L. 15.576.330 per titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
  • L. 12.541.980 per collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

In caso di assicurazione per periodi inferiori all’anno, il massimale va riproporzionato mensilmente, con importi massimi pari a L. 1.298.027,5 al mese per le aliquote del 15% e 16%, e a L. 1.045.165 al mese per le aliquote ridotte del 12% e 13%. La circolare sottolinea che si tratta di limiti individuali, riferiti a ciascun soggetto e non all’impresa nel suo complesso.

Termini di versamento e contributo a saldo

I contributi sul reddito minimale devono essere versati alle seguenti scadenze:

  • 20 aprile 1996;
  • 20 luglio 1996;
  • 20 ottobre 1996;
  • 20 gennaio 1997.

I contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale devono essere corrisposti in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1996.

Poiché dal 1993 il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e con riferimento ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce, i versamenti effettuati nel 1996 hanno natura di acconto. Se la somma dei contributi versati non coincide con quanto dovuto sui redditi complessivi prodotti nel 1996, deve essere versato un contributo a saldo tramite l’ultimo bollettino a fondo giallo. Il pagamento del saldo deve essere effettuato entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al 1996, con indicazione presunta del 20 giugno 1997.

La circolare richiama inoltre il rinvio alle norme fiscali operato dall’art. 3-bis della legge n. 438/1992, precisando che i redditi d’impresa devono essere individuati sia nei redditi d’impresa in senso proprio sia in quelli considerati tali dalle disposizioni degli artt. 5 e 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. In presenza di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e a saldo vanno calcolati sulla differenza tra reddito positivo e reddito negativo.

Imprese con collaboratori

Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, la determinazione dei contributi eccedenti il minimale segue regole differenti:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori sono calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato, ma il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

I contributi sono quindi calcolati sulla base delle quote di reddito rispettivamente imputate a titolare e collaboratori.

Contributi per maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria

Per ciascun soggetto iscritto alla gestione, i contributi mensili restano fissati in:

  • L. 1.578 per la maternità;
  • L. 45,40 per l’ENAOLI.

Nei bollettini dell’emissione 1996 tali importi risultano già aggiunti alla contribuzione IVS sul minimale.

Quanto ai contributi per l’assistenza sanitaria, la circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dal 1993 essi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base della disciplina fiscale vigente.

Saldo contributivo per l’anno 1995

Con riferimento all’anno 1995, i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi anche l’importo del saldo relativo ai contributi dovuti per lo stesso anno. Il termine per il pagamento del saldo contributivo 1995 è fissato al 20 giugno 1996.

Emissione marzo 1996 e gestione delle posizioni pregresse

L’emissione 1996 è stata predisposta tenendo conto delle domande di condono acquisite entro il 25 gennaio 1996. Per tale ragione i bollettini non contengono gli importi relativi ad anni pregressi per i quali, secondo la disciplina generale, sarebbero state dovute sanzioni civili.

Le SAP devono ricevere i dati delle partite contributive pregresse non inserite nei bollettini e verificare la posizione dei contribuenti. Se la domanda di condono non copre tutti i periodi arretrati, le SAP devono predisporre e consegnare agli interessati i bollettini necessari al pagamento delle competenze pregresse non incluse nella domanda. Se invece i bollettini emessi recano erroneamente contributi pregressi gravati da sanzioni civili non dovute, l’interessato può ottenere, su richiesta, il duplicato con importo ricalcolato, detraendo i contributi compresi nel condono e le relative somme accessorie.

La personalizzazione e la spedizione dei bollettini dell’emissione di marzo 1996 sono state affidate all’impresa incaricata della stampa tipografica dei moduli GA e GC 21, senza interventi delle Sedi Regionali e provinciali per personalizzazione, taglio e postalizzazione.

Utilizzabilità ai fini pensionistici della contribuzione 1996

La circolare richiama le precedenti istruzioni secondo cui i contributi sul minimale e quelli sul reddito eccedente costituiscono un contributo unico, sebbene il versamento avvenga con modalità e tempi diversi. Ai fini del calcolo del contributo mensile dovuto per il 1996 devono quindi essere compresi anche i contributi a saldo.

Poiché il saldo sarà versato nel 1997, la circolare distingue due ipotesi.

Contributi non determinanti per il diritto a pensione

Se i contributi relativi al 1996 non sono determinanti per il diritto a pensione, la liquidazione può essere effettuata in via provvisoria senza considerare tali contributi. Dopo il versamento del saldo, la pensione deve essere riliquidata in via definitiva. L’operazione può essere anticipata se, dopo la fine del 1996, viene presentata una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che per l’anno 1996 non sono dovuti contributi a saldo.

Contributi determinanti per il diritto a pensione

Se invece la contribuzione 1996 è determinante ai fini del diritto alla prestazione, la liquidazione deve avvenire in via provvisoria sulla base dei contributi già versati, cioè quelli sul minimale e, se del caso, quelli sul reddito eccedente maturato nel 1995. Nel comunicare la provvisorietà della liquidazione, occorre avvertire l’interessato che, se risulta dovuta una contribuzione a saldo in relazione ai redditi 1996, la prosecuzione dell’erogazione della pensione è subordinata al pagamento del residuo contributivo. Dopo il versamento del saldo la prestazione deve essere definita in via definitiva; anche in questo caso l’operazione può essere anticipata mediante la dichiarazione di responsabilità sopra richiamata.

Diffusione della circolare

Il contenuto della circolare deve essere portato a conoscenza delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro tramite i consueti canali informativi.

Punti principali

Minimale di reddito e contributo IVS sul minimale

Per il 1996 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo della contribuzione IVS è pari a L. 20.871.448. Sul minimale si applicano le aliquote del 15% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e del 12% per collaboratori non superiori ai 21 anni, con riduzione valida fino al mese di compimento del 21° anno. Il contributo minimo annuo risulta pari a L. 3.130.717,2 per titolari e collaboratori over 21 e a L. 2.504.573,76 per gli under 21; su base mensile gli importi sono rispettivamente L. 260.893,1 e L. 208.714,48.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale imponibile

La contribuzione è dovuta sulla quota di reddito d’impresa prodotta nel 1995 eccedente il minimale fino al massimale individuale di L. 101.145.000. Le aliquote sono pari al 15% tra L. 20.871.449 e L. 60.687.000 e al 16% oltre tale soglia fino al massimale; per i collaboratori non oltre i 21 anni si applicano le aliquote ridotte del 12% e del 13%. Il contributo massimo annuo è di L. 15.576.330 per aliquote piene e di L. 12.541.980 per aliquote ridotte, con parametrazione mensile nei casi di periodo inferiore all’anno. Si precisa che il massimale è individuale e va riferito a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Scadenze di versamento e logica di acconto/saldo

I contributi sul minimale devono essere versati il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre 1996 e il 20 gennaio 1997. I contributi sul reddito eccedente il minimale vanno pagati in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1996. Tali versamenti, insieme a quelli sul minimale, costituiscono acconti sulla contribuzione dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1996. Se l’importo versato risulta inferiore al dovuto complessivo, deve essere corrisposto un ulteriore contributo a saldo con l’ultimo bollettino a fondo giallo, entro 20 giorni dal termine per il pagamento delle imposte sui redditi 1996, indicativamente entro il 20 giugno 1997.

Regole particolari per artigiani e commercianti, inclusa l’aliquota aggiuntiva

La circolare richiama che dal 1993 la contribuzione è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e con riferimento ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Per i soli commercianti è previsto, ai sensi dell’art. 2, comma 44, della legge n. 549/1995, un contributo aggiuntivo dello 0,09% per il periodo 1996-2000, finalizzato a finanziare un indennizzo in caso di cessazione dell’attività; tuttavia l’obbligo resta subordinato all’emanazione del decreto legislativo attuativo richiamato dal comma 43.

Collaboratori familiari e criteri di imputazione del reddito

Nel caso di impresa con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati in modo distinto a seconda della struttura dell’impresa. Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori versano sulla quota di reddito da ciascuno denunciata fiscalmente. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote del reddito denunciato, entro il limite complessivo del 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi sono calcolati sulle quote così attribuite.

Contributi di maternità, ENAOLI e assistenza sanitaria

Restano fissi, per ciascun soggetto iscritto, i contributi mensili per maternità in L. 1.578 e per ENAOLI in L. 45,40, già compresi nei bollettini dell’emissione 1996. Quanto ai contributi per l’assistenza sanitaria, la circolare ricorda che, dal 1993, essi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato secondo la disciplina fiscale vigente.

Saldo contributivo 1995 ed emissione marzo 1996

Per il 1995 il saldo contributivo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e il termine di pagamento è stato fissato al 20 giugno 1996. L’emissione 1996 è stata predisposta tenendo conto delle domande di condono presentate entro il 25 gennaio 1996: i bollettini non includono gli importi relativi ad anni pregressi coperti da condono, mentre le SAP devono verificare le posizioni e predisporre i bollettini per eventuali arretrati non condonati. Se i bollettini emessi contengono importi non dovuti per effetto del condono, l’interessato può chiedere il duplicato con ricalcolo degli importi.

Utilizzabilità ai fini pensionistici della contribuzione 1996

La circolare ribadisce che contributi sul minimale, sul reddito eccedente e a saldo costituiscono un unico contributo ai fini pensionistici, pur se versati in tempi diversi. Se i contributi 1996 non sono determinanti per il diritto a pensione, la liquidazione può essere provvisoria senza tenerne conto, con successiva definizione dopo il saldo; l’operazione può essere anticipata se, dopo la fine del 1996, viene presentata una dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di contributi a saldo. Se invece la contribuzione 1996 è determinante per il diritto alla prestazione, la pensione va liquidata provvisoriamente sulla base dei contributi già versati e poi definita definitivamente dopo il saldo, potendo la prosecuzione dell’erogazione essere subordinata al pagamento del contributo residuo.

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