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Circolare

Circolare numero 70 del 30-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’anticipazione dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991, con riferimento a diverse forme di attività autonoma o associata. Vengono precisate le condizioni per ottenere la prestazione nei casi di avvio di attività autonoma soggetta a iscrizioni, di attività come coadiuvante in imprese commerciali o artigianali, di attività autonome con ritenuta d’acconto senza albi o elenchi, di associazione in cooperativa e di partecipazione a società di persone o altre società. La circolare indica inoltre che la domanda deve essere presentata prima dell’inizio della nuova attività, completa della documentazione necessaria, e che in caso di documentazione mancante occorre produrre la prova che i documenti siano stati richiesti.

Chiarimenti sui criteri di applicazione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità per attività autonome e associate ex art. 7, comma 5, l. 223/1991

Chiarimenti sui criteri di applicazione dell’art. 7, comma 5, l. 223/1991

La circolare interviene per chiarire l’applicazione dell’anticipazione dell’indennità di mobilità nei casi di avvio di attività lavorative autonome o associative da parte di lavoratori collocati in mobilità. Le precisazioni si rendono necessarie a seguito di quesiti provenienti dalle sedi periferiche e tengono conto anche delle indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Quadro generale dell’anticipazione della mobilità

La disciplina di riferimento è l’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991, attuato dal decreto interministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, richiamato dalla circolare n. 124 del 31 maggio 1993. La circolare ribadisce che, in linea generale, l’avvio di una nuova attività autonoma dopo il licenziamento comporta la perdita dello stato di disoccupazione e del diritto alla prestazione ordinaria, ma consente l’accesso all’anticipazione della mobilità se ricorrono le condizioni previste dalla norma.

Presentazione della domanda e documentazione necessaria

Per le attività per le quali è richiesta l’iscrizione alla Camera di commercio o ad albi ed elenchi professionali, la domanda di anticipazione deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività. La domanda deve essere completa della documentazione utile all’istruttoria e alla definizione della pratica.

Se alcuni documenti necessari per l’esercizio effettivo dell’attività non sono ancora disponibili al momento della domanda, l’interessato deve:

  • produrre subito la certificazione che attesti la già avvenuta richiesta dei documenti alla competente amministrazione;
  • depositare i documenti mancanti non appena rilasciati.

La circolare precisa espressamente che, in mancanza della certificazione attestante la richiesta dei documenti, la domanda di anticipazione non può essere accolta.

Gestione delle pratiche pendenti e nuovo modulo DS 21/ANT

Per uniformare la procedura, viene richiamata la nuova versione del modulo DS 21/ANT per la richiesta di anticipazione, integrata con avvertenze che ribadiscono:

  • la necessità di presentare la domanda prima dell’inizio della nuova attività;
  • l’obbligo di allegare la documentazione necessaria o, se incompleta, la certificazione di avvenuta richiesta dei documenti mancanti;
  • l’inammissibilità della domanda in assenza di tale certificazione.

Il nuovo tracciato del modulo, anticipato dal messaggio n. 12561 del 28 febbraio 1996, è stato trasmesso il 1 marzo alle Sedi Regionali, che devono provvedere alla stampa e alla distribuzione alle sedi competenti. Per le situazioni pregresse, le SAP devono valutare caso per caso se esistano motivi idonei a giustificare il ritardo nella presentazione della domanda, sulla base di certificazione appropriata.

Attività autonoma come coadiuvante in imprese commerciali o artigianali

La circolare ammette l’anticipazione quando il lavoratore collocato in mobilità svolge un’attività autonoma come coadiuvante nell’ambito di imprese commerciali o artigianali, a condizione che l’attività per cui avviene l’iscrizione nei relativi elenchi di categoria sia iniziata dopo la richiesta di anticipazione.

Attività autonome soggette a ritenuta d’acconto senza iscrizioni obbligatorie

Per attività autonome assoggettate a ritenuta d’acconto e per le quali non è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi, la circolare riconosce la possibilità di ottenere l’anticipazione se la documentazione prodotta dimostra l’avvio effettivo di un’attività stabile e continuativa. Sono indicati, a titolo esemplificativo, elementi come:

  • apertura della partita IVA;
  • acquisizione di locali;
  • attivazione di utenze elettriche e telefoniche;
  • acquisto di attrezzature necessarie;
  • ulteriori atti preparatori coerenti con l’avvio dell’attività.

Associazione in cooperativa

In caso di attività svolta mediante associazione a una cooperativa, il diritto all’anticipazione può essere riconosciuto in due ipotesi:

  • se i lavoratori si associano in cooperativa di produzione e lavoro prima della data di collocamento in mobilità, purché l’attività non sia iniziata prima di tale data;
  • se i lavoratori si associano dopo il licenziamento a una cooperativa già esistente e operante.

Partecipazione a società di persone e altre società

La circolare disciplina poi il caso dei lavoratori in mobilità che entrino in società diverse dalle cooperative. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, l’anticipazione può essere riconosciuta al socio d’opera o al socio d’opera e di capitale, purché dall’atto costitutivo risulti l’obbligo di svolgere una determinata attività collegata al raggiungimento dell’oggetto sociale.

Non hanno invece diritto all’anticipazione i meri soci di capitale, in quanto non svolgono attività lavorativa; resta però ferma, in presenza degli altri requisiti di legge, la possibilità di percepire l’indennità di mobilità in forma mensile. Per la partecipazione a società diverse da quelle esaminate, la circolare afferma che, di regola, non sussiste il diritto all’anticipazione.

Punti principali

Domanda di anticipazione prima dell’avvio dell’attività

Per le attività autonome che richiedono iscrizione alla Camera di commercio o ad albi/elenchi di categoria, l’interessato deve presentare la domanda di anticipazione dell’indennità di mobilità prima dell’inizio della nuova attività, corredata della documentazione necessaria. Se alcuni documenti non sono ancora disponibili, occorre presentare la prova che siano stati già richiesti all’amministrazione competente; in assenza di tale certificazione, la domanda non può essere accolta.

Attività autonoma con iscrizione a registri o albi

L’avvio di un’attività autonoma dopo il licenziamento comporta normalmente la perdita dello stato di disoccupazione e del diritto alla relativa indennità, ma l’art. 7, comma 5, l. 223/1991 consente l’anticipazione della mobilità se la domanda è tempestivamente presentata prima dell’inizio dell’attività. Per il tempo necessario al completamento degli atti, l’Istituto può continuare a erogare mensilmente l’indennità, effettuando poi i conguagli in sede di liquidazione.

Nuovo modulo DS 21/ANT e gestione delle pratiche pregresse

La circolare segnala l’aggiornamento del modulo DS 21/ANT, integrato con specifiche avvertenze circa l’obbligo di presentare la domanda prima dell’inizio dell’attività e di allegare la certificazione attestante la richiesta dei documenti mancanti. Il nuovo tracciato, già preannunciato con il messaggio n. 12561 del 28 febbraio 1996, è stato inviato il 1 marzo alle Sedi Regionali per la stampa e la distribuzione. Le situazioni pregresse devono essere esaminate caso per caso dalle SAP, verificando la presenza di validi motivi giustificativi del ritardo supportati da idonea certificazione.

Attività autonoma come coadiuvante in imprese commerciali o artigianali

Nei casi di svolgimento di attività autonoma in qualità di coadiuvante nell’ambito di imprese commerciali o artigianali, la domanda può essere accolta a condizione che l’attività per la quale avviene l’iscrizione nei relativi elenchi di categoria sia iniziata dopo la richiesta di anticipazione.

Attività autonome soggette a ritenuta d’acconto senza albi o elenchi

Per attività autonome non soggette a iscrizione in albi professionali o elenchi di categoria, ma assoggettate a ritenuta d’acconto, l’anticipazione può essere concessa se dalla documentazione prodotta risultano iniziative concrete per l’avvio di un’attività con caratteri di continuità, come apertura della partita IVA, acquisizione di locali, attivazione di utenze, acquisto di attrezzature e analoghi elementi probatori.

Associazione in cooperativa

Il diritto all’anticipazione può essere riconosciuto sia quando i lavoratori si associano in cooperativa di produzione e lavoro prima della data di collocamento in mobilità, purché l’attività non sia già iniziata prima di tale data, sia quando si associano dopo il licenziamento a una cooperativa già esistente e operante.

Partecipazione a società di persone e altre società

Nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, l’anticipazione può essere riconosciuta al socio d’opera o al socio d’opera e di capitale, se dall’atto costitutivo risulta l’obbligo di svolgere una determinata attività connessa all’oggetto sociale. I soli soci di capitale non hanno diritto all’anticipazione, ma conservano, se ricorrono gli altri requisiti di legge, il diritto all’indennità mensile. Per la partecipazione a società diverse da quelle indicate, di regola non sussiste il diritto all’anticipazione.

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